Pagamento premi e accessori: con la pubblicazione della circolare Inail n. 5 del 6 febbraio 2023 l’INAIL ha comunicato la modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
La suddetta circolare, che è stata pubblicata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo e fa riferimento, per l’appunto, al pagamento dei premi e accessori.
Pagamento premi e accessori: variazione del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e delle sanzioni civili
Attraverso la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023 la Banca Centrale Europea (BCE) ha aumentato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) nella misura del 3%.
In seguito a questa decisione della BCE, della quale parleremo in maniera approfondita del comunicato stampa pubblicato dalla stessa durante il corso del paragrafo successivo, ha portato ad una variazione anche del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e delle sanzioni civili.
In particolare, a partire dall’8 febbraio 2023:
- il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 9%;
- le sanzioni civili è pari all’8,50%.
Questa variazione delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è dovuto a quanto è stato stabilito all’interno dell’art. 2, comma 11, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989.
In particolare, tale norma prevede che il tasso in questione debba essere pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 6 punti percentuali, in base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996.
In sostanza, la variazione porta il tasso di interesse al 9% per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dall’8 febbraio 2023, mentre resta invariato per quanto riguarda le istanze già presentate.
Per quanto riguarda le sanzioni civili, invece, in base a quanto è stato previsto dall’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o di premi da parte del datore di lavoro, quest’ultimo sarà obbligato a versare una sanzione civile pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti percentuali, nel limite del 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In sostanza, a partire dall’8 febbraio 2023, si applica un tasso dell’8,50% nei seguenti casi:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata:
- spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori;
- entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi;
- purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo.
Decisioni di politica monetaria
L’allegato n. 1 della presente circolare INAIL mostra quanto è stato stabilito all’interno del comunicato stampa del 2 febbraio 2023, pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE), il quale ripota quanto segue:
“Il Consiglio direttivo continuerà ad aumentare i tassi di interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% nel medio termine. Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE e prevede ulteriori incrementi. Alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo, esso intende innalzare i tassi di interesse di altri 50 punti base nella prossima riunione di politica monetaria a marzo, per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria. Mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire nel corso del tempo l’inflazione frenando la domanda e metterà inoltre al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione. In ogni caso, anche in futuro le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione.
Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 3,00%, al 3,25% e al 2,50%, con effetto dall’8 febbraio 2023″.