Pagamento premi e accessori: con la pubblicazione della circolare Inail n. 5 del 6 febbraio 2023 l'INAIL ha comunicato la modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
La suddetta circolare, che è stata pubblicata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo e fa riferimento, per l'appunto, al pagamento dei premi e accessori.
Attraverso la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023 la Banca Centrale Europea (BCE) ha aumentato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP) nella misura del 3%.
In seguito a questa decisione della BCE, della quale parleremo in maniera approfondita del comunicato stampa pubblicato dalla stessa durante il corso del paragrafo successivo, ha portato ad una variazione anche del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e delle sanzioni civili.
In particolare, a partire dall'8 febbraio 2023:
Questa variazione delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è dovuto a quanto è stato stabilito all'interno dell'art. 2, comma 11, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989.
In particolare, tale norma prevede che il tasso in questione debba essere pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 6 punti percentuali, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996.
In sostanza, la variazione porta il tasso di interesse al 9% per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dall'8 febbraio 2023, mentre resta invariato per quanto riguarda le istanze già presentate.
Per quanto riguarda le sanzioni civili, invece, in base a quanto è stato previsto dall'art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o di premi da parte del datore di lavoro, quest'ultimo sarà obbligato a versare una sanzione civile pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti percentuali, nel limite del 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In sostanza, a partire dall'8 febbraio 2023, si applica un tasso dell'8,50% nei seguenti casi:
L'allegato n. 1 della presente circolare INAIL mostra quanto è stato stabilito all'interno del comunicato stampa del 2 febbraio 2023, pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE), il quale ripota quanto segue: