Interessi e sanzioni INPS: con la pubblicazione della circolare n. 17 dell’8 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato la variazione della misura del tasso di interesse di dilazione e di differimento, nonché delle somme aggiuntive in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, presa da parte della Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di aumentare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) di 50 punti base, portando così il tasso ad una misura pari al 3% a partire dall’8 febbraio 2023.

Andiamo a vedere insieme, dunque, come questa variazione ha inciso sugli interessi e sulle sanzioni civili previste dall’INPS.

Interessi e sanzioni INPS: ecco a quanto ammonta la variazione dell’interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili

Come abbiamo accennato in precedenza, l’aumento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) da parte della Banca Centrale Europea (BCE) incide sulla determinazione dei seguenti importi per quanto riguarda l’INPS:

  • il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • le sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

In particolare, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili che sono previste a partire della giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, è pari al 9% annuo.

Al contempo, però, i piani di ammortamento che sono stati già emessi e notificati non subiranno alcuna variazione.

Così come l’intesse di dilazione, anche l’interesse di differimento dovuto in caso di versamento dei contributi in un momento successivo, ma autorizzato, deve essere calcolato al tasso del 9% annuo e applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.

La variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) provoca delle variazioni anche per quanto riguarda la misura delle sanzioni civili applicate dall’INPS in caso di mancato o omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nello specifico, qualora non vengano pagati i contributi o i premi entro i termini previsti, allora la sanzione civile sarà applicata in misura pari all’8,50% in ragione d’anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti).

In caso di evasione, invece, la sanzione civile resterà invariata e dovrà essere calcolata ad un tasso pari al 30%, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Le sanzioni previste, poi, potranno essere applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali, dal momento che il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che la riduzione dovrà essere calcolata in base alla variazione del TUR e non potrà essere in alcun modo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale vigente.

Nello specifico:

“Qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

La riduzione, però, non viene concessa in ogni caso, ma è subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese dovuti.

In sostanza, dal momento che il nuovo tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è pari al 5% in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2023, allora la riduzione sarà pari a questo tasso maggiorato di due punti percentuali (7%).