Ricongiunzione contributi 2023: con la pubblicazione della circolare n. 15 del 7 febbraio 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni per quanto riguarda i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande che sono state presentate durante il corso di quest’anno.
Il pagamento delle rate dei liberi professionisti deve essere predisposto in base ai coefficienti che sono stati riportati all’interno delle tabelle pubblicate in allegato alla circolare, delle quali parleremo in maniera approfondita durante il corso di questo breve articolo di approfondimento.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 2, comma 3, della legge n. 45 del 5 marzo 1990.
Ricongiunzione contributi 2023: ecco le istruzioni dell’INPS su come pagare a rate l’onere di ricongiunzione
Secondo quanto è previsto dal suddetto articolo:
“Il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente”.
A tal proposito, ogni anno l’INPS pubblica una circolare all’interno della quale fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dello stesso anno.
Tali importi, in particolare, vengono aggiornati, per l’appunto, in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati comunicato dall’ISTAT, per quanto riguarda l’anno precedente rispetto a quello preso come riferimento.
Nello specifico, la variazione del suddetto indice per quanto riguarda l’anno 2022 è stata pari all’8,1%. Perciò, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha provveduto a predisporre i piani di ammortamento in oggetto e a fornite le istruzioni operative, in modo da utilizzare correttamente le tabelle fornite.
Quanto bisogna pagare mensilmente?
Con i 3 allegati pubblicati insieme alla circolare in oggetto, l’INPS ha fornito le istruzioni per il pagamento a rate dei liberi professionisti e le relative tabelle per determinare l’ammontare della rateizzazione mensile e del debito residuo in caso di sospensione del pagamento prima dell’estinzione di quanto effettivamente dovuto.
L’allegato n. 1, denominato “Istruzioni ed Esempi”, determina l’ammontare della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, disponendo che:
“L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2023 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento”.
In particolare, all’interno dell’allegato n. 2, che mostra la “Tab. I/2023”, si potrà trovare, per l’appunto,” l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità”.
Per quanto riguarda la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito, l’allegato prevede che:
“Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2023 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato”.
In particolare, all’interno dell’allegato n. 3, che mostra la “Tab. II/2023”, si potranno trovare, per l’appunto, i “coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1%”.
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