Il legislatore ha disposto delle regole mirate per l’attuazione della Rottamazione delle cartelle esattoriali 2023. Si parla, infatti, di una sospensione dei pagamenti per le rate in corso, oggetto della nuova Definizione agevolata.

Nello specifico, la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali, sarà riattivata entro il 31 luglio 2023, con l’applicazione di regole e principi diversi per coloro che decadono dalla precedente definizione agevolata o in presenza di rigetto della richiesta della Rottamazione quater.

Cartelle esattoriali, sospensione Rottamazione ter e piani rateizzo

Coloro che hanno aderito alla Rottamazione ter, con un piano rateale in corso, possono presentare la richiesta per la partecipazione alla nuova Rottamazione quater 2023.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel momento in cui riceve l’adesione alla Definizione quater, provvede alla sospensione automatica dei termini di pagamento previsti nella precedente misura agevolativa in corso di scadenza e fino al 31 luglio 2023.

Infatti, entro quest’ultima data dovrà essere versata la prima o unica rata delle somme dovute per il nuovo piano della Rottamazione quater.

Maggiori dettagli, circa la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali sono contenute nella FAQ ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione circa la Definizione quater.

Agenzia delle Entrate – Riscossione: nuove e vecchie prospettive

I debitori che negli ultimi anni hanno richiesto un piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali, senza riuscire a mettersi in regola con i pagamenti, possono aderire alla Definizione delle cartelle esattoriali sanando la posizione debitoria.

In altre parole, la Rottamazione quater non include solo le cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ma anche eventuali debiti presenti in un piano di rateizzazione, oltre hai decaduti delle precedenti misure agevolative.

In sostanza, il legislatore permette l’adesione alla misura agevolativa anche per i debiti residui, ovvero ammette di sanare l’intera posizione debitoria con il fisco.

L’articolo 1, comma 240 della legge n. 197/2922, spiega gli effetti della sola presentazione di adesione alla Rottamazione quater 2023, quali:

“La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quater siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata 31 luglio 2023 delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni”.

Quando riparte il pagamento delle cartelle esattoriali?

La norma spiega che riprenderanno i pagamenti delle cartelle esattoriali, dopo il pagamento della prima o unica rata, in particolare:

“Alla data 31 luglio 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione”.

In altre parole, per i debiti che non rientrano nella Definizione quater dopo il 31 luglio 2023, ripartono i regolari pagamenti delle rate delle cartelle esattoriali.

 Cosa ha deciso il governo per le cartelle esattoriali?

Il governo italiano ha previsto la possibilità di sanare la posizione debitoria con il fisco. Per facilitare l’estinzione dei debiti ha introdotto la Rottamazione quater delle cartelle esattoriali.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione avrà tempo fino al 31 giugno 2023 per comunicare l’esito della domanda di ammissione alla misura agevolativa. Entro tale data si deciderà la sorte degli altri pagamenti.

Infatti, entro il 31 luglio 2023, il contribuente dovrà versare l’unica quota o la prima rata della Definizione agevolata.

Per questo motivo, le rate della Rottamazione ter o dei precedenti rateizzi non dovranno essere regolarizzate, in quanto, saranno completamente sostituite dal nuovo piano di ammortamento della Definizione agevolata.

Ricordiamo, che saranno condonate le somme dovute a titolo di sanzioni, interesse e aggio, mentre dovrà essere saldato il debito residuo originario e le relative spese di notifica degli atti.

Nell’ipotesi in cui la richiesta viene rigettata per assenza dei requisiti necessari all’adesione della Definizione agevolata, solo in questo caso, il contribuente potrà riprendere il pagamento del precedente piano di rateizzo, rispettando le scadenze fissate in origine.

In altre parole, i mesi di sospensione delle rate per l’effetto dell’adesione alla Rottamazione quater dovranno essere recuperati, al fine di consentire il prosieguo di un regolare pagamento rateale.