Bonus patente 2023: con la pubblicazione del decreto n. 12 del 30 gennaio 2023 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), quest’ultimo ha comunicato che a partire dalla giornata di ieri, lunedì 6 febbraio 2023, è possibile accedere all’interno dell’apposita piattaforma informatica, grazie alla quale sarà possibile presentare la propria richiesta per ottenere il c.d. “Buono patenti”.

In particolare, si tratta di un bonus patente destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vogliono, per l’appunto, conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli che sono destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Questo bonus è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale mediante la pubblicazione dell’art. 10, comma 3 terdecies, del decreto legge n. 228 del 2021.

Tale norma, nello specifico, ha previsto l’istituzione di un contributo di importo pari all’80% della spesa sostenuta per ricevere la formazione necessaria al conseguimento della patente di guida o dell’abilitazione professionale per l’autotrasporto di merci e persone, fino ad un limite massimo di 2.500 euro.

Questo bonus, in particolare:

  • potrà essere concesso una sola volta;
  • non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
  • non rileva per quanto riguarda il calcolo del valore dell’ISEE.

Il contributo, già previsto per l’anno 2022, è stato prorogato anche per il periodo compreso tra il 2023 e il 2026, con uno stanziamento di risorse di ammontare complessivo pari a 25,3 milioni di euro, i quali sono stati suddivisi in degli importi pari a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni per cui è previsto il bonus patente.

Bonus patente 2023 come richiederlo: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)

Il suddetto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, redatto dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, prevede, all’interno dell’art. 1, le regole per quanto riguarda l’apertura della piattaforma informatica.

In particolare, i soggetti che sono indicati nell’art. 6 del decreto interministeriale n. 201 del 30 giugno 2022 possono accedere, a partire dalle ore 12:00 del 6 febbraio 2023, all’interno dell’apposita piattaforma informatica “Buono patenti”, mediante il seguente link: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/.

I soggetti a cui abbiamo fatto riferimento poco sopra sono, come recita l’articolo in questione:

“Le autoscuole di cui all’art. 123 del codice della strada, nonché i soggetti in possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi CQC rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dalle Direzioni generali territoriali”.

Dopo essersi accreditati all’interno della piattaforma, i richiedenti saranno inseriti in un apposito elenco, che sarà consultabile sempre mediante l’accesso alla piattaforma informatica stessa.

A partire dalle ore 12:00 del 13 febbraio 2023, invece, potranno presentare la domanda per ottenere il “buono patente autotrasporto” i soggetti che vengono delineati all’interno dell’art. 3 del suddetto decreto:

“Ferma restando la necessità di possedere ogni altro requisito previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono beneficiare del programma i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, e che intendano conseguire uno dei titoli di cui all’art. 4, comma 2”.

Tali soggetti, in particolare, che abbiano già conseguito o che intendano conseguire il bonus patente 2023 dovranno compilare un apposito modello presente sulla piattaforma informatica “Buono patenti”.

L’art. 2 del decreto del MIT, infine, recante “Periodo di fruibilità del buono patente autotrasporto”, stabilisce che per poter beneficiare del contributo i soggetti richiedenti dovranno aver sostenuto o dovranno sostenere la spesa per la formazione necessaria al conseguimento di uno dei titoli e delle abilitazioni professionali previsti dall’art. 4 del decreto interministeriale n. 201 del 2022 nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026.