AFAM: con la pubblicazione dell’avviso n. 1241 del 1° febbraio 2023 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha comunicato quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle istanze relative all’autorizzazione di nuove Istituzioni non statali per quanto riguarda l’anno accademico 2023-2024.

Il suddetto avviso del MUR, in particolare, che è stato redatto dal Segretariato Generale – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2005.

AFAM: il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione da parte delle nuove Istituzioni non statali

Il presente avviso specifica che le istanze per ottenere l’autorizzazione al rilascio di titoli accademici dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) da parte di nuove Istituzioni non statali dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche.

In particolare, bisognerà recarsi sul sito web: http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni ed inviare la domanda nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 e il 1° marzo 2023, seguendo le istruzioni operative che sono state fornite dal Ministero dell’Università e della Ricerca e di cui andremo a parlare nel dettaglio durante il corso del paragrafo successivo.

Qualora le Istituzioni abbiano ottenuto un riscontro negativo per quanto riguarda l’esito dell’istanza che è stata presenta per l’anno accademico 2022-2023, allora queste ultime dovranno astenersi dal presentare una nuova domanda anche per l’a.a. 2023-2024, se non sono riuscite a superare tutte le criticità che hanno portato al diniego, mediante la possibilità di dimostrare il superamento con delle prove documentali.

Nello specifico, le nuove Istituzioni AFAM non statali dovranno allegare “alla nota di richiesta una relazione in cui viene analiticamente dimostrato il superamento delle motivazioni alla base del rigetto dell’istanza presentata in passato. In assenza di quanto richiesto Il Ministero non potrà dare corso all’istanza presentata”.

Questa possibilità è concessa anche alle Istituzioni alle quali è giunto un diniego in data successiva al 1° febbraio 2023. Queste ultime potranno presentare una nuova istanza per l’anno accademico 2023-2024 facendo richiesta direttamente alla Direzione generale, al seguente indirizzo PEC: [email protected].

Il termine ultimo per presentare una nuova domanda in caso di esito negativo della prima è fissato a 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego ministeriale, e comunque non oltre il 15 maggio 2023.

La nuova istanza, con allegata la relazione nella quale viene dimostrato in maniera analitica il superamento delle criticità che hanno portato al rigetto della prima domanda, dovrà essere inserita all’interno della procedura informatica entro 20 giorni dall’apertura della stessa.

Soggetti e corsi ammessi

La nota n. 1071 pubblicata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) il 1° febbraio 2021 fornisce le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM.

Dal momento che lo scopo è quello di consentire ai soggetti che hanno un’esperienza pluriennale nel campo delle attività di formazione di livello post-secondario nei settori dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale da parte del Ministero viene concesso ai seguenti soggetti:

  • Istituzioni esistenti prima della legge n. 508 del 1999, che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
  • Istituzioni non esistenti prima della legge n. 508 del 1999, ma che risultano essere in grado di dimostrare di avere un’esperienza di almeno 5 anni nei settori dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per quanto riguarda, invece, i corsi per i quali è possibile chiedere l’autorizzazione, le suddette Istituzioni potranno rilasciare titoli di diploma accademico di primo livello per corsi già attivi e che abbiano concluso almeno un ciclo di 3 anni.

Inoltre, il percorso di studi dovrà fare riferimento al quadro delle qualifiche europee (EQF) di livello di formazione superiore e avere almeno 3.600 ore di frequentazione da parte degli studenti.