Bonus edilizi, cessione crediti 2022 già chiusa, nonostante la scadenza fissata al 16 marzo 2023 per le comunicazioni da parte degli operatori del settore all’Enea dell’opzione di scelta dello sconto in fattura o della vendita dei crediti. Infatti, i principali advisor, ovvero le società di consulenza che seguono le pratiche relative alle cessioni dei crediti per gli istituti bancari e gli intermediari finanziari, stanno richiedendo agli operatori l’invio di tutta la documentazione occorrente per la verifica dell’effettiva spettanza dei bonus edilizi. Il tutto a circa 40 giorni dalla scadenza di metà marzo, secondo quanto risulta a Italia Oggi. Intanto, continuano a non produrre effetti sulla ripartenza del mercato dei crediti fiscali le misure contenute nel decreto “Aiuti quater” che prevedono tre tipologie di interventi nel mercato dei bonus.
Bonus edilizi, cessione crediti 2022 già chiusa: ecco perché
Chiusura in anticipo per le cessioni dei crediti d’imposta relative all’anno 2022 sui bonus edilizi e sul superbonus 110%. Anche se la scadenza per l’invio all’Enea della documentazione relativa alle cessioni stesse è fissata al 16 marzo prossimo, le società di advisor stanno accelerando i tempi richiedendo agli operatori che hanno beneficiato dello strumento di vendita dei bonus edilizi di inviare tutta la documentazione necessaria per adempiere alla scadenza. Si tratta delle società di consulenza che operano da tramite con le banche e con gli intermediari finanziari nella valutazione dei crediti d’imposta. In certi casi, gli stessi advisor stanno invitando gli operatori che hanno effettuato operazioni di cessione dei crediti nel 2022 a inviare in via telematica la documentazione entro il prossimo 10 febbraio. Quella del 16 marzo 2023 sta diventando una scadenza puramente virtuale dal momento che le relative operazioni rischiano di espletarsi con molto anticipo. L’ampio margine di tempo che è stato concesso alle società di consulenza non dipende essenzialmente dalle numerose operazioni di cessione dei crediti dei bonus e del superbonus 110%, in un periodo contrassegnato – in realtà – dalle poche pratiche per via del blocco del plafond di spesa di numerose banche che non possono più procedere all’acquisto di nuovi crediti d’imposta. Le pratiche, rispetto agli anni passati, risultano complessivamente in numero ben inferiore, ma è necessario adempiere a specifiche valutazioni sui crediti ceduti, come previsto dalla circolare 23/E del 2022 dell’Agenzia delle entrate. Il dettato del Fisco prevede l’individuazione di vari indici per individuare la sussistenza o meno del profilo della diligenza professionale alla quale sono richiamati gli operatori del settore.
Pochi effetti positivi sulla circolazione del superbonus con il decreto ‘Aiuti quater’
Tali indici, necessari per la reale spettanza del beneficio fiscale derivante dalla cessione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus, consistono nei profili soggettivi e oggettivi delle operazioni di compravendita, sintomatici della falsità delle operazioni di credito nel caso in cui sia assente la documentazione o la palese contraddittorietà delle operazioni stesse rispetto alla documentazione presentata, e i profili correlati alla norma antiricilaggio di cui al relativo decreto del 21 novembre 2007. Sebbene la successiva circolare numero 33/E dell’Agenzia delle entrate abbia in parte attenuto i vincoli degli indici, questi ultimi continuano a essere vagliati attentamente dalle società di advisor per offrire una valutazione della documentazione quanto più trasparente possibile. Tuttavia, tra i motivi per i quali dette società stanno abbreviando i tempi di invio della documentazione ai fini della comunicazione del 16 marzo prossimo, vi è sicuramente la previsione dell’assenza di nuove operazioni di cessione dei crediti da qui a metà marzo. Le banche hanno esaurito i plafond di spesa e non possono procedere con nuove acquisizioni, da qui le previsioni pessimistiche su una ripresa del mercato dei crediti fiscali in tempi brevi. Peraltro, ben pochi effetti positivi hanno sortito finora le misure incluse nel decreto “Aiuti quater” per la ripresa delle attività di compravendita dei crediti, con l’ulteriore cessione dei crediti riservata alle banche per liberarsi dei bonus chiusi da troppo tempo nel cassetto, del prestito ponte per le imprese per disporre di nuovo denaro di cassa e dell’allungamento da quattro a dieci anni del periodo durante il quale gli operatori possono procedere a utilizzare il credito in detrazione fiscale.