Reddito e pensione di cittadinanza 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 530 del 3 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato che è stata sottoscritta un’apposita convenzione con i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e di trasmissione delle domande, per quanto riguarda l’anno 2023, relative a:
- il Reddito di Cittadinanza (RdC);
- la Pensione di Cittadinanza (PdC);
- le comunicazioni (modelli RdC – PdC Com).
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione , fa riferimento ha quanto è stato deciso con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 256 del 21 dicembre 2022.
Reddito e pensione di cittadinanza 2023, adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i CAF: ecco che cosa prevede
Con la suddetta deliberazione il CdA dell’INPS ha adottato uno schema di convenzione per il 2023 con i Centri di assistenza fiscale (CAF) per le attività dirette alla raccolta e alla trasmissione delle domande per il Reddito di Cittadinanza (RdC) e per la Pensione di Cittadinanza (PdC), oltre che per l’invio delle comunicazioni mediante i modelli RdC Com e PdC Com.
La convenzione sarà valida a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 ed avrà ad oggetto tutti i CAF che sono in possesso di:
- l’autorizzazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, finalizzata a concedere la possibilità di esercitare la propria attività di assistenza fiscale;
- i requisiti di onorabilità, che andremo a vedere durante il corso del paragrafo successivo.
I CAF che rispettano le suddette indicazioni avranno la possibilità di stipulare delle convenzioni singole, in base alla convenzione in oggetto, e potranno richiedere maggiori informazioni in merito alla sottoscrizione dello schema di convenzione alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
I CAF convenzionati dovranno inviare le fatture emesse esclusivamente in formato elettronico, mediante il sistema di interscambio (SDI), in modo che i pagamenti per il servizio da loro reso possano essere gestiti dalla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile.
La fattura elettronica dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG” e dovrà essere compilata seguendo le indicazioni operative che sono state fornite dall’INPS direttamente all’interno del proprio sito web, nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica”.
Quali sono i requisiti di onorabilità per aderire allo schema di convenzione tra l’INPS e i CAF?
Per poter aderire allo schema di convenzione con l’INPS, i CAF dovranno essere regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese e dovranno avere la propria sede legale ubicata all’interno del territorio italiano.
Oltre a questo, però, i Centri di assistenza fiscale dovranno rispettare anche i c.d. “Requisiti di onorabilità”. Ecco qui di seguito quali sono:
- il CAF non deve essere stato, al momento della sottoscrizione della richiesta di Convenzione, destinatario di provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che possano incidere sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, ad eccezione di quelli sospesi o annullati in via cautelare dalle competenti Autorità giudiziarie, quali sospensione, decadenza, revoca, ecc…;
- il CAF non deve aver commesso delle gravi violazioni, definitivamente accertate, per quanto riguarda gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- il CAF non deve aver commesso delle violazioni gravi, definitivamente accertate, per quanto riguarda gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
- non devono essere state adottate delle misure inibitorie nei confronti del CAF da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- non devono essere state adottate delle misure cautelari personali, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni, a:
- i legali rappresentanti del CAF;
- le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF;
- le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale del CAF, non devono essere state sottoposte/i ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- il Rappresentante legale del CAF ed i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno del CAF non devono essere ritenuti colpevoli o comunque sottoposti ad indagini da parte delle Autorità giudiziarie per i reati previsti dall’art. 32 quater Codice penale e dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- il Rappresentante legale del CAF ed i soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno del CAF non devono essere destinatari di sentenze definitive di condanna per i reati di cui al punto precedente.