Disoccupazione e cassa integrazione: con la pubblicazione della circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato la misura degli importi massimi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, dei seguenti trattamenti:
- i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA);
- l’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS;
- l’assegno di integrazione salariale e l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
- l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo;
- le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL e ALAS);
- l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
- l’indennità di disoccupazione agricola;
- l’assegno per le attività socialmente utili.
Disoccupazione e cassa integrazione: l’INPS comunica l’importo massimo aggiornato al 2023 per ogni trattamento
L’importo massimo dei suddetti trattamenti varia in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operati e impiegati pubblicato dall’ISTAT.
Ecco, in particolare, tutti gli importi aggiornati, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, comunicati dalla presente circolare dell’INPS:
- importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGO, CIGS, CISOA, AIS):
- importo lordo 1.321,53 euro;
- importo netto 1.244,36 euro;
- importo massimo mensile dell’assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
- in caso di retribuzione mensile lorda di importo inferiore a 2.406,02 euro, il massimale è pari a 1.306,75 euro;
- in caso di retribuzione mensile lorda di importo compreso tra 2.406,02 euro e 3.803,33 euro, il massimale è pari a 1.506,19 euro;
- in caso di retribuzione mensile lorda di importo superiore a 3.803,33 euro, il massimale è pari a 1.902,81 euro;
- importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 46.076,64 euro:
- l’importo lordo è pari a 2.691,44 euro;
- l’importo netto è pari a 2.534,26 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 46.076,64 euro e 60.626,25 euro, il massimale è pari a 3.031,89 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 60.626,25 euro, il massimale è pari a 4.243,50 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 46.076,64 euro:
- importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo:
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 43.558,28 euro:
- l’importo lordo è pari a 2.581,40 euro;
- l’importo netto è pari a 2.430,65 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 43.558,28 euro e 60.752,34 euro, il massimale è pari a 3.472,04 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 60.752,34 euro, il massimale è pari a 4.038,31 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 43.558,28 euro:
- importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), delle quali la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 1.352,19 euro per il 2023, è di 1.470,99 euro;
- importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è pari a 1.222,51 euro;
- importo massimo mensile dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 8.972,04 euro per il 2023, è di 881,23 euro (l’importo mensile non potrà essere inferiore a 275,38 euro);
- importo massimo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 656,44 euro.