Rottamazione e saldo e stralcio, quando pagare? Chi versa prima della definizione agevolata non ha diritto alla restituzione. I pagamenti, infatti, risultano acquisiti e non si può procedere con la restituzione di quanto versato. La stessa cosa avviene per il saldo e stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro. Sono questi gli effetti della tregua fiscale per i quali sia le norme della legge di Bilancio 2023 che le indicazioni dell’Agenzia delle entrate portano alla conclusione che è meglio attendere la domanda della nuova definizione agevolata prima di pagare una rata di un vecchio debito fiscale. In particolare, la legge di Bilancio 2023, all’articolo 1 e commi 222 e 239 stabilisce, sia per la rottamazione quater che per il saldo e stralcio, stabilisce che per le somme versate dall’entrata in vigore della Manovra 2023, ovvero dal 1° gennaio scorso, restano definitivamente acquisite dal Fisco e non possono essere restituite.
Rottamazione quater, chi paga prima della domanda di definizione agevolata sbaglia: i pagamenti sono acquisiti e non restituibili
La questione dei pagamenti delle rate in anticipo rispetto alla nuova definizione agevolata riguarda sia la rottamazione quater (carichi fiscali dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) che il saldo e stralcio. Sulla rottamazione, il comma 239 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023 stabilisce che le somme pagate per i debiti definiti con la “quater”, versate a qualsiasi titolo anche prima della definizione stessa, rimangono in via definitiva acquisite dal Fisco e non sono rimborsabili. Pertanto, i carichi rientranti nel perimetro della Rottamazione quater e pagati prima o dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1° gennaio scorso), precedentemente alla presentazione della domanda di adesione alla nuova definizione agevolata, risultano acquisiti e non sono più rimborsabili dal Fisco. Per i carichi che saranno oggetto della Rottamazione quater è interesse del debitore fiscale quello di bloccare eventuali pagamenti effettuati prima del prossimo 30 aprile, giorno di scadenza della domanda di definizione agevolata, per non incorrere nel pagamento senza possibilità di restituzione. La stessa rata che è in scadenza il prossimo 28 febbraio, rientrante ancora nella rottamazione ter, non va pagata – come specificato dall’Agenzia delle entrate – ma va fatta rientrare nella nuova definizione agevolata della rottamazione quater. Nel caso in cui il debitore decidesse di pagarla prima, infatti, scatterebbero le disposizioni del comma 239 con la conseguenza che il versamento risulterebbe definitivamente acquisito dall’Agenzia delle entrate – Riscossione e non più restituibile.
Saldo e stralcio, pagamenti effettuati prima del 31 marzo 2023
Lo stesso effetto si ha per i debiti fiscali rientranti nel saldo e stralcio per i carichi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2015. Secondo quanto prevede il comma 222 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, se si pagano somme prima del 31 marzo 2023 su carichi che poi saranno annullati i versamenti saranno acquisiti dal Fisco in via definitiva e non saranno oggetto di restituzione. In questo caso, occorre fare attenzione anche ai carichi di importo residuo non eccedente i 1.000 euro alla data del 1° gennaio 2023: ciò che l’Agenzia delle entrate consiglia è di bloccare tutti gli eventuali pagamenti effettuati considerando che fino al 31 marzo prossimo la riscossione è sospesa. È in questa data che i carichi verranno definitivamente annullati. Il comma 222 stabilisce, infatti, che “sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento”.