Contributi lavoratori domestici 2023: con la pubblicazione della circolare n. 13 del 2 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato i nuovi importi contributivi dovuti per l’anno in corso, in seguito alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fornisce tutte le tabelle relative al calcolo dei nuovi importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici.
Contributi lavoratori domestici 2023: ecco quali sono i nuovi importi in vigore dal 1° gennaio. Le tabelle pubblicate dall’INPS
Come vi abbiamo già detto anche durante il corso di un precedente articolo, sempre qui su Tag24, l’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, è pari all’8,1%, per quanto riguarda il periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 e di dicembre 2021 e quello compreso tra il mese di gennaio 2022 e di dicembre 2022.
Preso atto di questa variazione, l’INPS ha determinato quali sono le nuove fasce di retribuzione sulle quali effettuare il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici.
Ecco, dunque, qui di seguito tutte le tabelle con i nuovi importi aggiornati, in vigore a partire da 1° gennaio dell’anno in corso.
In particolare, ecco l’importo dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012:
- in caso di retribuzione oraria fino a 8,92 euro, l’importo del contributo orario è di pari a:
- 1,58 euro se comprensivo del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- 1,59 euro senza quota CUAF;
- in caso di retribuzione oraria compresa tra 8,92 euro e 10,86 euro, l’importo del contributo orario è pari a:
- 1,78 euro se comprensivo del contributo CUAF;
- 1,79 euro senza quota CUAF;
- in caso di retribuzione oraria superiore a 10,86 euro, l’importo del contributo orario è pari a:
- 2,17 euro se comprensivo del contributo CUAF;
- 2,18 euro senza quota CUAF.
Ecco, invece, gli importi dei contributi dovuti comprensivi del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:
- in caso di retribuzione oraria fino a 8,92 euro, l’importo del contributo orario è di pari a:
- 1,69 euro se comprensivo del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- 1,70 euro senza quota CUAF;
- in caso di retribuzione oraria fino a 8,92 euro, l’importo del contributo orario è di pari a:
- 1,91 euro se comprensivo del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- 1,92 euro senza quota CUAF;
- in caso di retribuzione oraria fino a 8,92 euro, l’importo del contributo orario è di pari a:
- 2,32 euro se comprensivo del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- 2,33 euro senza quota CUAF;
Ecco gli importi dei coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale:
- lavoratori domestici con CUAF:
- aliquota 19,9675%;
- coefficiente 1,000000;
- lavoratori domestici senza CUAF:
- aliquota 20,0875%;
- coefficiente 1,000000.
Ecco, invece, gli importi dei coefficienti di ripartizione comprensivi del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:
- lavoratori domestici con CUAF:
- aliquota 21,3675%;
- coefficiente 1,000000;
- lavoratori domestici senza CUAF:
- aliquota 21,4875%;
- coefficiente 1,000000.
Infine, ecco gli importi dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri per quanto riguarda l’anno 2023.
Senza il contributo addizionale:
- in caso di retribuzione oraria fino a 8,92 euro, l’importo del contributo orario è di pari a:
- 1,38 euro se comprensivo del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- 1,39 euro senza quota CUAF;
- in caso di retribuzione oraria compresa tra 8,92 euro e 10,86 euro, l’importo del contributo orario è pari a:
- 1,55 euro se comprensivo del contributo CUAF;
- 1,56 euro senza quota CUAF;
- in caso di retribuzione oraria superiore a 10,86 euro, l’importo del contributo orario è pari a:
- 1,89 euro se comprensivo del contributo CUAF;
- 1,90 euro senza quota CUAF.
Comprensivo del contributo addizionale:
In particolare, ecco l’importo dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012:
- in caso di retribuzione oraria fino a 8,92 euro, l’importo del contributo orario è di pari a:
- 1,49 euro se comprensivo del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- 1,50 euro senza quota CUAF;
- in caso di retribuzione oraria compresa tra 8,92 euro e 10,86 euro, l’importo del contributo orario è pari a:
- 1,68 euro se comprensivo del contributo CUAF;
- 1,69 euro senza quota CUAF;
- in caso di retribuzione oraria superiore a 10,86 euro, l’importo del contributo orario è pari a:
- 2,04 euro se comprensivo del contributo CUAF;
- 2,05 euro senza quota CUAF.