Retribuzione minima per i lavoratori dipendenti: con la pubblicazione della circolare n. 11 del 1° gennaio 2023 l’INPS ha comunicato, per quanto riguarda il 2023, la determinazione del limite minimo per la retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla rivalutazione dei seguenti importi:

  • il minimale di retribuzione giornaliera;
  • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
  • il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
  • gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Retribuzione minima lavoratori dipendenti 2023 ai fini contributivi: ecco che cosa comunica la circolare dell’INPS

Per quanto riguarda i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, questi dovranno essere determinati rispettando quelle che sono le disposizioni legislative vigenti in materia di:

  • retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale);
  • minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Riguardo il primo punto relativo al c.d. minimo contrattuale, l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989 stabilisce che:

“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Qualora, però, ci sia una pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, allora la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali sarà quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative.

Per quanto riguarda, invece, il “minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge”, il reddito ai fini contributivi deve adeguarsi al limite minimo di retribuzione giornaliera (se inferiore), che non potrà essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

In seguito alla perequazione delle pensione pari all’8,1%, l’INPS ha rivalutato i limiti di retribuzione giornaliera in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera dovrà essere ragguagliato a 53,95 euro, ovvero il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio 2023 (pari a 567,94 euro), qualora ia di importo inferiore.

Oltre ai minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS ha rivalutato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori che:

  • sono iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie;
  • optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat.

Questo massimale per quanto riguarda l’anno 2023 è pari a 113.519,64 euro, che arrotondato è pari a € 113.520 euro.

Infine, il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, il quale è di 567,94 euro per quanto riguarda il 2023.

Perciò, dato questo importo, quello relativo al limite settimanale per l’accredito dei contributi è pari a 227,18 euro. Mentre, il limite annuale, calcolato sull’importo settimanale, moltiplicato per 52 settimane e arrotondato all’unità di euro, è pari a 11.813 euro.