Pensione anticipata giornalisti 2023, nuovi chiarimenti Inps su chi può accedere al prepensionamento, importi e possibilità di continuare a lavorare. È operativa la possibilità di anticipare la pensione per gli ex iscritti all’Inpgi che sono passati sotto la gestione previdenziale dell’Inps. La conferma arriva direttamente dall’Istituto previdenziale che ha fornito chiarimenti sulle modalità di prepensionamento, sugli importi e sulla possibilità di cumulo dei redditi da pensione con redditi da lavoro. La possibilità di accesso al prepensionamento è riservata ai giornalisti che, “nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’Inpgi”, secondo quanto prevede il comma 1. lettera b), dell’articolo 37 della legge numero 416 del 1981. Per quanto riguarda gli importi mensili, l’Inps informa che non verranno applicati, almeno per ora, le decurtazioni delle pensioni previste dall’articolo 7 del Regolamento dell’Inpgi. In base a quest’ultima normativa, l’importo mensile sarebbe stato oggetto di decurtazione con percentuali che vanno dal 5,56% al 22,73% calcolate in base agli anni mancanti per arrivare alla pensione di vecchiaia. Sul cumulo dei redditi da pensione e da lavoro, invece, l’Istituto previdenziale sta adottando la soluzione di limitare, in via quasi assoluta, la possibilità di continuare a lavorare per i giornalisti che abbiano anticipato la pensione.

Pensione anticipata giornalisti 2023, requisiti di accesso e importi mensili

I giornalisti possono andare in pensione anticipata sotto il regime dell’Inps nel 2023 con 25 anni e cinque mesi di versamenti contributivi. Per il raggiungimento della soglia, l’Inps conteggia anche i periodi accreditati nel fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps. Sono cumulabili anche i versamenti effettuati nel fondo dei lavoratori dello spettacolo e in quello degli sportivi. Non possono invece sommarsi i contributi eventualmente versati presso altre gestioni dei lavoratori autonomi: in questo caso, si può ricorrere all’istituto della ricongiunzione per far confluire questi contributi nel fondo pensione lavoratori dipendenti. Nella circolare numero 10 di ieri, 31 gennaio 2023, l’Inps specifica che non verranno applicate le decurtazioni previste dall’articolo 7 del Regolamento dell’Inpgi agli importi di pensione. Dette decurtazioni sono calcolabili sul numero di anni mancanti per arrivare alla pensione di vecchiaia. Le percentuali corrispondono, al 5,56%, 10,53%, 15%, 19,05% e 22,73% in base agli anni – rispettivamente da uno a cinque – mancanti. Nei fatti, tali riduzioni non trovano applicazione dal 2009 grazie all’istituzione del Fondo contrattuale con il quale le imprese editrici versano un contributi del 30% del costo di ciascun anticipo pensionistico.

Pensioni anticipate: si può continuare a lavorare? Cumulo redditi

Chiarimenti arrivano dall’Inps anche per quanto concerne la possibilità di cumulo di redditi previdenziali con quelli da lavoro, nel qual caso si consentirebbe al giornalista andato in pensione anzitempo rispetto alla vecchiaia di poter continuare a lavorare. Su questo punto, la risposta dell’Istituto previdenziale è stata negativa, nel senso che l’interpretazione va nella direzione di introdurre un divieto assoluto di cumulo. L’Inps richiama il decreto interministeriale 100495 del 2017 e il decreto legislativo numero 69 del 2017 che vietano, al datore di lavoro, di impiegare nuovamente il neo pensionato, anche in altre aziende dello stesso gruppo. “L’articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, numero 69, prevede che ‘l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale’ – si legge nella circolare dell’Inps – Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge numero 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero. Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un’attività lavorativa, subordinata o autonoma – conclude l’Inps – il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa”.