Contributi figurativi malattia figlio: sul sito web dell’INPS è disponibile un apposito servizio grazie al quale i cittadini hanno la possibilità di ottenere l’accredito dei contributi figurativi per i periodi di congedo per malattia del bambino.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo a vedere tutto ciò che riguarda i contributi figurativi malattia figlio, ovvero: che cosa sono, a chi spettano e come funzionano.

Contributi figurativi malattia figlio: che cosa sono, a chi spettano e come funziona il servizio per l’accredito

I contributi figurativi che vengono riconosciuti in caso di malattia del figlio sono disciplinate dalle disposizioni che sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, agli artt. 47 e seguenti.

In particolare, secondo quanto viene disposto all’interno dell’art. 49 del suddetto decreto, la contribuzione figurativa spetta per i periodi di congedo usufruiti per la malattia del bambino.

Il beneficio viene riconosciuto ad entrambi i genitori, i quali, secondo quanto viene disposto all’art. 47, hanno il diritto di astenersi alternativamente dal lavoro:

  • per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni;
  • nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

L’accredito dei contributi figurativi per la malattia del figlio avviene in automatico, semplicemente con la presentazione di un’apposita denuncia mensile da parte del datore di lavoro.

Per poter usufruire dell’accredito, i genitori beneficiari non dovranno perciò alcuna domanda, ma semplicemente svolgere le proprie funzioni di assistenza del figlio malato, seguire le istruzioni che andremo a vedere durante il corso del prossimo paragrafo ed attendere il termine ordinario di 30 giorni, fissato dalla legge, per quanto riguarda i tempi di lavorazione e di emanazione del provvedimento.

Congedo per malattia del figlio

Come abbiamo già visto durante il corso del precedente paragrafo, il periodo di congedo per la malattia del figlio può essere riconosciuto, alternativamente, ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, in base alle seguenti modalità stabilite dall’art. 47 del suddetto decreto:

  • per tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino, se tuo figlio ha un’età non superiore a 3 anni;
  • per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno, se tuo figlio ha un’età compresa tra 5 e 8 anni.

Le operazioni che bisogna fare per giustificare i giorni di assenza sono indicate all’interno dell’art. 47, denominato “Congedo per la malattia del figlio”, il quale riporta quanto segue:

“La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”.

L’art. 49, invece, denominato “Trattamento previdenziale”, disciplina la contribuzione figurativa malattia figlio:

“Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.

Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2″.