Contributi figurativi maternità facoltativa: sul sito web dell’INPS è disponibile un apposito servizio grazie al quale i dipendenti pubblici hanno la possibilità di ottenere l’accredito dei contributi figurativi per aspettativa facoltativa per maternità.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo a vedere tutto ciò che riguarda i contributi figurativi maternità facoltativa, ovvero: che cosa sono, a chi spettano e come funzionano.

Contributi figurativi maternità facoltativa: che cosa sono, a chi spettano e come funziona il servizio per l’accredito

I contributi figurativi sono dei contributi “fittizi” che vengono accreditati senza alcun costo da sostenere da parte del lavoratore e del datore di lavoro, per poi essere posti a carico della gestione pensionistica di appartenenza.

I loro vantaggi, in particolare, si esplicano:

  • per maturare il diritto alla pensione;
  • per calcolarne l’importo.

A tal proposito, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che è stato approvato mediante la pubblicazione del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, ha previsto l’introduzione del periodo di astensione lavorativa facoltativa (c.d. congedo parentale) in aggiunta al periodo di astensione lavorativa obbligatoria (c.d. congedo di maternità).

Il congedo parentale INPS può essere riconosciuto in favore dei seguenti soggetti:

  • la madre lavoratrice;
  • il padre lavoratore;
  • entrambi congiuntamente.

La motivazione che ha portato all’introduzione di questo particolare istituto è quella di permettere al genitore del bambino di potergli stare accanto durante i suoi primi anni di vita, in modo da poter soddisfare i suoi bisogni sotto l’aspetto affettivo e relazionale.

Tornando alla tematica relativa alla concessione dei contributivi figurativi nel caso specifico della scelta di usufruire del periodo di astensione lavorativa facoltativa da parte della madre lavoratrice (congedo di maternità facoltativa), questi ultimi possono essere riconosciuti ai lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici qualora i periodi di astensione dal lavoro vengano retribuiti in maniera ridotta oppure non venga attribuita alcuna retribuzione al lavoratore che si assenta per assistere il proprio figlio.

Nello specifico, quando la madre lavoratrice si assenta dal lavoro in maniera facoltativa, i contributi figurativi saranno erogati nel seguente modo:

  • per il totale spettante qualora la retribuzione non venga corrisposta;
  • per la parte differenziale qualora la retribuzione viene corrisposta in misura ridotta.

I contributi figurativi previsti in caso di maternità facoltativa vengono erogati per una durata massima di 10 mesi, elevabili a 11 in alcuni casi particolari, che devono essere fruiti entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Questa tempistica, inoltre, può essere prolungata per un periodo massimo pari a 3 anni, ma solamente qualora il minore abbia una disabilità grave, a meno che non risulti essere ricoverato a tempo pieno all’interno di una struttura sanitaria (salvo che per il ricovero non sia stata richiesta dai sanitari la presenza del genitore).

Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale, la maternità facoltativa:

  • va computata nell’anzianità di servizio, ad eccezione degli effetti relativi a:
    • le ferie;
    • la tredicesima mensilità;
  • prevede l’erogazione di un trattamento economico in misura pari al 30% della retribuzione:
    • fino al sesto anno di età del bambino;
    • per un periodo massimo di cinque mesi complessivo fra i genitori;
  • prevede l’erogazione di una retribuzione in misura pari al 30% per i successivi 4/5 mesi, ovvero dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
  • prevede l’erogazione di un trattamento economico in misura pari al 30% della retribuzione per tutti i 3 anni, in caso di prolungamento per assistenza ai figli minori con disabilità grave;
  • prevede la concessione del congedo, anche se non retribuito, dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno.