Prepensionamento giornalisti: con la pubblicazione della circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni in merito all’accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori giornalisti che sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
Inoltre, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con la suddetta circolare, si occupa anche di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari per quanto riguarda il prepensionamento dei lavoratori poligrafici.
Prepensionamento giornalisti: ecco quali sono i requisiti e le condizioni per l’accesso da parte degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
A partire dallo scorso 1° luglio 2022 la disciplina speciale relativa ai prepensionamenti in favore dei giornalisti professionisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) continua ad esplicare le sue funzioni normative.
In particolare, in merito ai requisiti e alle condizioni per l’accesso al prepensionamento, l’art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, prevede quanto segue:
“Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione ai trattamenti di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, […] lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) […]
b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all’articolo 27, secondo comma, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi […]”.
In sostanza, dunque, possono accedere al prepensionamento i seguenti soggetti:
- i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani;
- i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali periodici;
- i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
I giornalisti dovranno essere iscritti presso il relativo Ordine e dovranno aver versato i contributi per almeno 25 anni e 5 mesi.
Inoltre, anziché “nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI”, il prepensionamento può essere richiesto qualora il giornalista abbia un’età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
Altre condizione che consente di accedere al prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”.
Mentre sono esclusi i casi di:
- crisi aziendale, anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi, compresi i casi di cessazione di:
- attività produttiva dell’azienda;
- ramo d’azienda;
- contratto di solidarietà.
In sostanza, per accedere al prepensionamento è necessario che:
- i 3 mesi di permanenza in CIGS siano fruiti:
- nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento;
- nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;
- i requisiti anagrafici e contributivi siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;
- l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.
Possono fare richiesta per fruire dei benefici i giornalisti che risultano essere titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato, inclusa la Gestione separata dell’INPGI. Mentre, sono esclusi i titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerati o esclusive della stessa.