Rottamazione 2023 per debitori in regola o decaduti, la pace fiscale è sempre possibile ma solo con presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata: ecco quali sono stati gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Non ci sarà il transito automatico da una vecchia edizione della Rottamazione, ad esempio la “ter”, alla nuova pace fiscale della “quater” senza presentare istanza entro i termini definiti dall’Agenzia delle entrate – Riscossione. Il chiarimento arriva dalla stessa Agenzia delle entrate con il Messaggio numero 2/E del 27 gennaio scorso, nel quale si specifica che anche i debitori in regola di vecchie procedure di Rottamazione, per passare all’edizione 2023 devono inoltrare la domanda tramite il portale della Riscossione. Transizione alla nuova definizione agevolata 2023 con la stessa procedura anche per i debitori decaduti dal piano di vecchie definizioni agevolate delle cartelle esattoriali – saldo e stralcio edizione 2018 compresa – i quali dovranno presentare domanda entro i termini fissati per aderire alla sanatoria del 2023. Ecco, nel dettaglio, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul transito da una Rottamazione a un’altra.

Rottamazione 2023 debitori in regola o decaduti, pace fiscale solo con domanda

Transito da vecchie Rottamazioni alla nuova definizione agevolata 2023 solo con domanda da presentarsi in modalità telematica sul portale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione per i vecchi debiti fiscali, sia nel caso in cui siano state finora sempre pagate le relative rate, sia che il vecchio piano di rateizzazione del debitore sia stato dichiarato decaduto per mancanza di pagamenti. La pace fiscale, pertanto, si “raggiunge” mediante la definizione del nuovo piano di rate con domanda da presentarsi entro il 30 aprile 2023. La presentazione dell’istanza, peraltro, per i vecchi debitori che sono stati dichiarati decaduti, offre anche la possibilità di poter bloccare le attività di recupero di quanto dovuto con istituti quali ipoteche, pignoramenti e fermi. Nella circolare emanata dall’Agenzia delle entrate viene inoltre chiarito che la pace fiscale mediante presentazione della nuova domanda alla Riscossione è possibile, con le regole della Rottamazione quater, anche per i debiti inerenti carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo che va dal 2000 al 2017. Tali debiti erano stati inseriti in vecchie sanatorie, comprese quelle per le quali il piano di rateizzazione del debitore sia stato dichiarato decaduto a causa di non avvenuti versamenti nei termini previsti.

Azioni esecutive, fermi amministrativi, ipoteche per vecchie Rottamazioni: cosa fare?

Pertanto, per l’adesione alla Rottamazione quater, sia nel caso in cui il debitore risulti in regola con i precedenti pagamenti delle rate della Rottamazione ter, sia nel caso in cui risulti decaduto, il legislatore non ha previsto un meccanismo di transizione automatica da una definizione agevolata a un’altra, ma una procedura che può attivarsi solo con la presentazione della relativa istanza entro il prossimo 30 aprile, secondo quanto previsto dal comma 237, dell’articolo 1, della legge 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023). Per il debitore decaduto, la presentazione della domanda ha anche l’effetto di bloccare eventuali azioni esecutive e cautelative delle agenzie di riscossione nei suo confronti. Le vecchie definizioni agevolate, tra le quali anche la Rottamazione ter, prevedevano le attività di recupero, oltre alla decadenza dal piano di rateazione, in caso di mancato pagamento, impedendo anche la possibilità di una nuova definizione agevolata per il pagamento del debito residuo. Pertanto, i debitori che si trovino in questa situazione, ovvero che non abbiano rispettato i termini di pagamento delle vecchie Rottamazioni, hanno la possibilità di ridefinire il piano delle rate con la presentazione della nuova domanda, fermando l’iscrizione di nuove ipoteche e fermi amministrativi, a eccezione di quelli che sono stati già iscritti alla data di presentazione dell’istanza. Si stoppa, dunque, l’avvio di nuove azioni esecutive per debiti fiscali pregressi. Per le partite Iva, infine, la presentazione della nuova istanza ha il vantaggio della non iscrizione tra gli “inadempienti” e di poter ottenere il Documento unico di regolarità contributiva (Durc).