Congedo papà 2023: l’ordinamento giuridico nazionale ha introdotto la possibilità per il genitore di un bambino, sia in caso di nascita che di adozione o affidamento, di beneficiare delle seguenti misure agevolative:
- il congedo obbligatorio;
- il congedo facoltativo.
Il congedo obbligatorio, in particolare, può essere fruito dal padre per 10 giorni, anche continuativi, entro il quinto mese da:
- la nascita del bambino;
- l’ingresso in famiglia/Italia del bambino in caso di adozioni nazionali/internazionali;
- l’affidamento o il collocamento temporaneo del bambino.
In sostanza, si tratta di un diritto autonomo e perciò viene aggiuntivo a quello della madre e non è in sostituzione al congedo di maternità.
Inoltre, può essere richiesto anche dal papà che beneficia anche del congedo di paternità.
Il congedo facoltativo, invece, spetta al papà solamente nel caso in cui la madre lavoratrice decida di non fruire di un giorno di congedo di maternità e può essere esercitato anche contemporaneamente al periodo di astensione della madre, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo.
Congedo papà 2023: che cos’è, a chi spetta, requisiti, quando e come fare domanda
Il congedo papà 2023, secondo quanto viene stabilito dall’art. 4, comma 24, lett. a), della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevede la possibilità per il padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, di fruire del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo entro il quinto mese di vita del figlio.
Questi due congedi, inizialmente in fase sperimentale, sono diventati fissi, anche in caso di morte perinatale del figlio, a partire dall’anno 2021.
In particolare, possono beneficiare del congedo papà obbligatorio e facoltativo “i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento”.
L’unico requisito che, dunque, viene richiesto al papà del bambino è quello di essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.
Qualora non ci sia nulla che ostacoli la richiesta di fruizione del beneficio, allora il padre lavoratore dipendente poi procedere con la comunicazione al proprio datore di lavoro delle date nelle quali intende avvalersi del congedo, entro il termine di 15 giorni prima che lo stesso inizi.
Qualora quest’ultimo venga richiesto nello stesso momento in cui avviene la nascita del figlio, allora la data del preavviso sarà calcolata facendo riferimento alla data presunta in cui è avvenuto il parto.
Per quanto riguarda la modalità con la quale bisogna presentare la domanda per poter beneficiare dei congedi obbligatori e facoltativi, ciò che dovrà fare il padre lavoratore dipendente sarà differente a seconda di come avviene il pagamento. Nello specifico:
- in caso di pagamento a conguaglio, il padre lavoratore dipendente dovrà comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione;
- in caso di pagamento diretto da parte di INPS, il lavoratore dipendente dovrà presentare la propria domanda online all’Istituto stesso, mediante l’apposito servizio dedicato che viene messo a disposizione.
In quest’ultima circostanza, in particolare, bisognerà accedere al servizio online effettuando l’autenticazione con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS all’interno del sito web dell’INPS. Il servizio contiene al suo interno le seguenti sezioni:
- “Informazioni“, sezione in cui viene descritta la prestazione erogata in base alla differente categoria alla quale appartiene il padre lavoratore dipendente;
- “Manuali“, sezione in cui è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda”, i quali sono disponibili per ogni categoria di lavoratore;
- “Acquisizione domanda“, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda per le diverse categorie di lavoratori;
- “Annullamento domande“, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
- “Consultazione domande“, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.
In alternativa, la domanda potrà essere inviata con queste due modalità:
- tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile);
- mediante i servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.