Detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero: secondo quanto viene disposto dalla normativa fiscale vigentel’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista all’interno dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), possono essere richieste dai pensionati residenti all’estero.

In sostanza, il servizio che consente di ottenere le detrazioni fiscali può essere richiesto da tutti i suddetti soggetti, che si trovano in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che siano in possesso di tutti i requisiti che sono richiesti dalla legge vigente.

Per ottenere le detrazioni fiscali che gli spettano, i pensionati residenti all’estero dovranno inviare un’apposita domanda, all’interno della quale dovranno attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’accesso all’agevolazione, ovvero:

  • lo stato di residenza fiscale;
  • di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo per il periodo d’imposta, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dallo stato di residenza;
  • di non godere, nel paese di residenza e in nessun altro, degli stessi benefici fiscali analoghi richiesti in Italia;
  • i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per cui si intende fruire della detrazione, con l’indicazione dei mesi di inizio e di fine delle condizioni richieste;
  • che il familiare per cui si chiede la detrazione sia in possesso di un reddito complessivo, per l’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dallo stato di residenza.

Quest’ultimo limite, in particolare, è stato modificato in seguito all’introduzione all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale della Legge di Bilancio 2018, la quale ha disposto che:

“A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro (articolo 1, comma 252, legge 205/2017)”.

La domanda di applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero, con l’indicazione del possesso di tutti i suddetti requisiti, deve esse presentata con cadenza annuale all’INPS, mediante l’utilizzo dell’apposito servizio dedicato, che viene messo a disposizione all’interno del sito web dell’Istituto.

Per avere maggiori informazioni riguardo le modalità di presentazione e tutti i passaggi che bisogna compiere per poter ottenere le detrazioni per carichi di famiglia, è possibile consultare l’apposito messaggio n. 4161 del 9 novembre 2018 che è stato pubblicato da parte dell’INPS.

Detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero: il quadro normativo

La normativa fiscale relativa alle detrazioni per i carichi di lavoro spettanti ai pensionati residenti all’estero si è evoluta nel tempo, subendo alcune modifiche in seguito all’introduzione di nuove leggi.

In particolare:

  • dal 2007 fino al periodo d’imposta 2014, l’art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che le detrazioni per carichi di famiglia potessero essere applicate a tutti i titolari di trattamenti pensionistici i cui titolari risiedono all’estero, purché possiedano tutti i requisiti che sono previsti dalla legge;
  • per il periodo d’imposta 2015, l’art. 7, comma 1, della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 ed il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2015 hanno stabilito che le detrazioni per carichi di famiglia potessero essere applicate ai soli pensionati residenti in un paese dell’Unione Europea o aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), ovvero i cosiddetti non residenti Schumacker, purché:
    • assicurino un adeguato scambio di informazioni;
    • il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto;
    • il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza o in altri stati;
  • a partire dal periodo d’imposta 2016, l’art. 1, comma 954, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) ha precisato che, “nel caso in cui ricorrano le condizioni previste, le detrazioni per carichi di famiglia sono fruibili per tutti i soggetti residenti all’estero in stati che assicurino un adeguato scambio di informazioni“;
  • dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 ha aumento il limite di reddito complessivo per i figli di età non superiore a 24 anni, portandolo da 2.840,51 euro a 4.000 euro per essere considerati fiscalmente a carico.