Scuola, insegnante ha una relazione con un alunno: licenziata. È quanto ha deciso la Corte d’Appello di Milano sul caso di una docente che ha instaurato un rapporto “affettivo e sessuale” con un proprio studente. La Corte milanese ha deciso valutando la condotta della docente come “totalmente incompatibile” sia con la funzione educativa alla quale è chiamata per il ruolo che ricopre, che come rapporto di fiducia da instaurare nei confronti dell’amministrazione scolastica, dello studente e della sua famiglia. Non è il primo caso di licenziamento in via definitiva che avviene nei confronti di insegnanti che instaurino una relazione con i propri alunni. Nel caso valutato dalla Corte di Appello di Milano, la rottura del vincolo fiduciario è talmente irrimediabile da causare il licenziamento della docente.

Scuola, insegnante licenziata per relazione con un suo alunno

Per la storia con un alunno, un’insegnante è stata licenziata dalla scuola e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano. Secondo quanto hanno deciso i giudici lombardi, la condotta della docente è totalmente incompatibile con i compiti educativi dettati dal ruolo ricoperto, ma lo sarebbe stato anche per qualsiasi incarico scolastico. La lesione dovuta al comportamento dell’insegnante, pertanto, è grave e irrimediabile, ragione per la quale la Corte di Appello ha deciso che la sanzione della destituzione dal ruolo di insegnante da parte dell’amministrazione scolastica fosse totalmente proporzionata. La relazione instaurata dalla professoressa con il suo allievo è stata giudicata dalla Corte anche per la posizione predominante da parte della docente nei confronti dello studente. Il comportamento, dunque, ha portato alla rottura del rapporto fiduciario sia tra l’amministrazione scolastica e la docente alle dipendenze, che tra quest’ultima e le famiglie. Nella fattispecie, la Corte di Appello ha giudicato la condotta dell’insegnante come reato, stabilendo che il rapporto di lavoro non potesse essere più proseguito.

I precedenti parlano di licenziamento da ogni ruolo pubblico

Il caso valutato dalla Corte d’Appello ricorda una recente vicenda accaduta sempre nel capoluogo lombardo e sulla quale la Corte di Cassazione aveva messo un punto definitivo con il licenziamento dell’insegnante. Un professore milanese aveva iniziato una relazione sentimentale con una sua studentessa, dapprima minorenne e poi maggiorenne. Dal punto di vista penale, il fatto – che risale all’anno scolastico 2016-2017 – non costituì reato, ma tanto bastò all’amministrazione scolastica per destituire il professore dal suo incarico. I magistrati, in quel caso, confermarono la decisione del ministero di sospensione dall’insegnamento in tutte le scuole italiane, ma anche dal pubblico impiego in generale. Il ricorso del professore, che contestava l’applicazione della sanzione più grave ovvero la sospensione per sempre e da ogni posto pubblico, fu respinto proprio dalla Corte di Cassazione, che confermò quanto stabilito in precedenza già dalla Corte d’Appello. Per effetto della sentenza, il professore non solo fu destituito dall’insegnamento, ma anche da qualsiasi altro ruolo nella scuola e nel pubblico impiego. Per i giudici, peraltro, a nulla valsero le ammissioni da parte dell’insegnante e la conoscenza della relazione da parte della madre della studentessa. Anche i quel caso, la Corte di Cassazione emise la sentenza sulla base del ruolo di responsabilità e della funzione educativa della figura di insegnante, incompatibile con una relazione con un proprio studente.