Adeguamento pensioni 2023. La rivalutazione delle pensioni è rinviata a marzo. L’Inps non è riuscito a fare prima i conteggi per inserire gli incrementi ridotti già a gennaio, e non riuscirà neanche questo mese.
Adeguamento pensioni 2023, niente rivalutazione a febbraio
L’Inps rende noto che per gli assegni fino a 2101,52 euro (pari a quattro volte il minimo) si è erogata già da gennaio la rivalutazione rispetto all’inflazione del 100%. “Dal 1° gennaio – si legge in una nota – l’Inps ha provveduto ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che abbiano ottenuto in pagamento nel 2022 rate di pensione per un importo inferiore o uguale a 2101,52 euro”.
“Per tutti gli altri pensionati, nel mese di marzo 2023, l’Inps procederà ad attribuire la perequazione in percentuale in base all’importo annuale in pagamento, come previsto dall’art. 1 comma 309 della legge di bilancio. Nel mese di marzo saranno inoltre posti in pagamento anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023”, ha dichiarato l’Inps.
Dunque, solo a marzo sarà possibile erogare i nuovi importi della pensione, ma nel cedolino saranno inseriti anche gli arretrati di gennaio e febbraio. A mettere nero su bianco la conferma di quello che si temeva è, del resto, direttamente l’Istituto di previdenza.
Tabella perequazione pensioni 2023
- Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte (2.101,52 euro) il trattamento minimo INPS, le pensioni saranno rivalutate nella misura del 100 per cento (pieno 7,3%);
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte (2.101,52) il trattamento minimo INPS, le pensioni saranno adeguate nella misura dell’85 per cento (6,21%) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.626,90 euro).
- per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo (2.626,90 euro) la rivalutazione sarà del 53 per cento (3,87%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.626,90 euro) e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (3.152,28 euro).
- Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo (3.152,28 euro) nella misura del 47 per cento (3,43%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS (4.203,04 euro circa).
- Per i trattamenti pensionistici di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo (4.203,04 euro) la rivalutazione sarà pari al 37 per cento (2,70%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (5.253,80 euro).
- Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo, l’incremento avverrà nella misura del 32 per cento (2,34%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (superiore a 5.253,80 euro).