Multe no vax over 50 anni di 100 euro sospese almeno fino al 1° luglio 2023. A fornire gli opportuni chiarimenti è stata l’Agenzia delle entrate – Riscossione che ha specificato che le multe non vanno pagate. La stessa Riscossione ha infatti aggiornato le informazioni relative alle infrazioni nei confronti dei cittadini che, avendo già compiuto l’età di 50 anni o lavorando come operatori sanitari o nella scuola, non avevano adempiuto all’obbligo di vaccinarsi contro il Covid. La sospensione della multa per i no vax ha effetto a decorrere dallo scorso 31 dicembre, anche se gli ultracinquantenni continuano a ricevere avvisi di pagamento. Motivo per il quale l’Agenzia delle entrate – Riscossione è dovuta intervenire con nuovi chiarimenti.

Multe no vax over 50, bisogna pagarle?

Almeno fino al 1° luglio 2023, gli over 50 anni che non si sono vaccinati contro il Covid non sono obbligati a pagare la multa di 100 euro, anche se hanno ricevuto avvisi di pagamento. La decisione, comunicata dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, riprende gli emendamenti presentati dal partito della Lega al cosiddetto “decreto legge Rave” (numero 162 del 2022) che prorogava i termini per procedere con il pagamento della multa, pari a 100 euro, fino al 30 giugno 2023. La conversione del decreto in legge specifica, con l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 7, che “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti irrogati della sanzione (di 100 euro, n.d.r.)”. Pertanto, gli effetti del decreto decorrono dal 31 dicembre scorso e coprono tutto il primo semestre del 2023, rimandando il pagamento della sanzione a partire dal prossimo luglio.

Agenzia delle entrate confermano la sospensione della multa

Tuttavia, come riportano alcuni quotidiani, tra i quali “La Verità”, alcuni over 50 no vax si sono visti recapitare gli avvisi di pagamento della multa da 100 euro, probabilmente inviati prima della sospensione operata dal decreto legge “Rave”. Per questo motivo, l’Agenzia delle entrate – Riscossione è dovuta intervenire per chiarire i termini della sospensione nel pagamento dell’addebito. Entrando nel portale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, si legge della sospensione del pagamento dell’ammenda nei confronti di chi non si sia vaccinato. A porre la domanda all’Agenzia delle entrate è stato un cittadino che si è visto recapitare un avviso di addebito per violazione dell’obbligo vaccinale, il cui invio risale a prima del 31 dicembre 2022, data di inizio di sospensione del pagamento stesso. Il portale contiene la risposta dell’Agenzia delle entrate: “Per effetto dell’articolo 7 comma comma 1 bis, introdotto dalla Legge numero 199 del 2022 (di conversione del decreto legge numero 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022 – si legge sul sito – che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023“.