Osservatorio CIG: nella giornata di ieri, giovedì 26 gennaio 2023, l’INPS ha pubblicato l’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni con i dati di dicembre 2022.
Secondo i dati che sono stati comunicati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a dicembre sono state autorizzate in totale 46.210.209 ore, con una variazione:
- del 12,5% in più rispetto al mese di novembre 2022;
- del 61,7% in meno rispetto al mese di dicembre 2022.
In particolare, sono state autorizzate 20.145.798 ore per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, con una diminuzione del 20,8% rispetto al mese precedente, in cui erano state autorizzate invece 25.426.299 ore.
Il numero di ore autorizzate nel mese di dicembre 2022 per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è stato pari a 23.434.610, con un aumento del 28,9% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente.
Di questo ammontare che riguarda la CIGS, 3.851.541 ore sono state per solidarietà.
Inoltre, sono state autorizzate 35.008 ore di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, con una diminuzione de 14,9% rispetto al mese di novembre 2022.
Infine, il numero di ore che sono state autorizzate nei fondi di solidarietà ammontano a 2.592.793 e hanno evidenziato una variazione in diminuzione del 20,3% rispetto al mese precedente.
Osservatorio CIG: tutto quello che c’è da sapere sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale previsto dal nostro ordinamento giuridico nazionale che prevede la concessione di una prestazione economica da parte dell’INPS ad integrazione o in sostituzione della retribuzione di alcune tipologie di lavoratori.
Questi lavoratori, in particolare, dovranno versare in uno stato di precarie condizioni economiche, in seguito alla sospensione o alla riduzione della loro attività lavorativa.
Sono due le tipologie principali di CIG:
- la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia, che viene riconosciuta a quei lavoratori che sono stati sospesi o a cui è stata ridotta l’attività lavorativa, a causa di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), che viene riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogata dall’INPS nei seguenti casi:
- aziende che si trovano in una situazione di difficoltà produttiva;
- per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione;
- qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.
La CIGO spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ma ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
In base ai criteri per la concessione delle domande di CIGO che sono stati individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecco quali sono le cause che danno il diritto di beneficiare di questo ammortizzatore sociale:
- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari (manutenzione straordinaria).
L’intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purchè si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi.
La CIGS, invece, spetta ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti (purché dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale), ma ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
I suddetti lavoratori devono possedere i seguenti requisiti:
- essere dipendenti di un’azienda che risulti essere destinarla della normativa CIGS;
- possedere almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.