I contribuenti possono pagare le somme a debito della Rottamazione quater con la cessione del credito? Esiste la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria sfruttando i crediti edilizi? Per ora, non vi sono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in merito a questa possibilità, ma nelle prossime ore si attendono importanti sviluppi.

Sembra del tutto sensato chiedersi se il meccanismo che porta a sfruttare i crediti edilizi per sanare le posizioni relative alle imposte e contributi, può essere utilizzato per sanare la posizione della Rottamazione quater.

In questo momento, più giovare sapere di poter utilizzare i crediti prodotti dal bonus ristrutturazione, Ecobonus, Superbonus e così via, per estinguere i debiti con la Riscossione.

La risposta è contenuta nei commi 231 – 252 della Legge n°197/2022, spiegata nei paragrafi successivi.

Osserviamo ora, nel dettaglio, le istruzioni operative della nuova definizione agevolata rilasciate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Supebonus, cessione del credito e approvazione della Rottamazione quater: i chiarimenti del fisco

Nella Legge n. 197/2022 viene prevista la possibilità di pagare con una modalità facilitata i debiti affidati alla Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In legislatore ha previsto nella stessa misura di sanare anche i debiti delle precedenti “Rottamazioni”, per cui rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti decaduti dal beneficio precedente per omesse pagamento di una o più rate.

La richiesta di ammissione al beneficio, scade il 30 aprile 2023. Ed è questa (forse) l’ultima possibilità di sanare tutti i debiti rottamabili.

Il legislatore ha previsto anche un pagamento rateale in 18 rate, frazionate in cinque anni e con l’applicazione di un interesse del 2 per cento.

Per non decadere dal beneficio, il contribuente per le prime due rate deve versare il 10% del valore complessivo, la scadenza cade il 31 luglio e il 30 novembre 2023. La parte residua del debito viene suddivisa in almeno 16 rate di pari importo.

Per coloro che intendono sanare la propria posizione debitoria in un’unica quota, la scadenza è il  31 luglio 2023.

Cosa si paga nella Rottamazione quater?

La nuova definizione agevolata quater permette di regolarizzare il solo importo del debito residuo iscritto a ruolo, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza pagare le sanzioni, interessi di mora e l’aggio.

Per le multe stradali resta la quota capitale, ma non viene applicato il pagamento degli interessi e dell’aggio.

Rientrano nella Rottamazione quater, le cartelle non notificate, i piani di rateizzazione in essere, sospensione, debiti riguardanti le precedenti definizione agevolate.

Quando e come si possono estinguere i debiti della Rottamazione quater con la compensazione F24?

Come si legge da investireoggi.it, esistente la remota possibilità di saldare gli importi che emergono dal calcolo della nuova definizione agevolata attraverso la cessione del credito.  

Il dubbio o la possibilità che i contribuenti possano attingere ai crediti edilizi per sanare la posizione debitoria, nascono dal semplice presupposto che attraverso il modello F24 vengono portate a compensazioni i pagamenti dei contributi previdenziali, imposte e così via.

Nel merito, riportiamo le condizioni di pagamento previste per la Rottamazione quater contenute nel comma 242 della Legge di Bilancio 2023.

Nello specifico, il pagamento delle somme a debito della nuova definizione agevolata possono essere effettuati attraverso i seguenti canali:

• sito istituzionale;

• app EquiClick;

• domiciliazione sul conto corrente;

• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • ricevitorie e tabaccai;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;

• sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Nell’elenco fornito dalla Riscossione non appare la possibilità di portare in compensazione il pagamento del debito residuo della definizione agevolata attraverso il modello F24.

Al riguardo, si ricorda che viene prevista la compensazione dei crediti d’imposta attraverso il modello F24.

Nelle procedenti misure agevolative è presente questa particolare indicazione.

Infatti, la Riscossione ha ammesso l’estinzione del debito per la Rottamazione ter con i crediti preesistenti con la P.A., per cui ha già previsto l’applicazione della forma della compensazione.

Le disposizioni normative che avvalorano questo principio sono contenute nell’articolo 3 del decreto legge n.  119/2018 e nell’articolo 1 della legge n. 145/2018. Nello specifico, il riferimento normativo prevede la regolarizzazione della posizione debitoria attraverso la compensazione.

Il nodo della questione ruota sulla presenza del blocco della cessione dei crediti edilizia, che penalizza in concetto sopra esposto.

È possibile che l’Agenzia delle Entrate prenda atto di queste considerazioni, per cui non resta che attendere ulteriori chiarimenti dal Fisco.