Esonero contributivo dipendenti: con la pubblicazione del messaggio n. 389 del 25 gennaio 2023 l’INPS ha comunicato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, in seguito all’istituzione della “Zona France Urbana Sisma Centro Italia”.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, da riferimento alle nuove disposizioni che sono state introdotte con l’emanazione dell’art. 1, comma 746, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022.
Esonero contributivo dipendenti: l’INPS ha comunicato la proroga dei termini per quanto riguarda le agevolazioni e le istruzioni per i datori di lavoro
L’art. 46, comma 2, lett. d), del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha previsto, a partire dalla data del 24 agosto 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi che si sono verificati nei territori situati all’interno delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le suddetta agevolazioni previdenziali disposte per i datori di lavoro, in particolare, non prevedono al loro interno l’esclusione anche dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, la quale dovrà essere comunque pagata dagli stessi.
Inizialmente, queste disposizioni legislative erano state previste solamente per quanto riguarda gli anni 2017 e 2018, ma poi è stata prevista una proroga dei termini stabiliti dal 4° comma dell’art. 46 della suddetta legge, la quale ha previsto le stesse misure anche per gli anni successivi (2019, 2020, 2021 e 2022).
Dato che per quest’anno risultavano scadute le agevolazioni previdenziali e assistenziali che sono state applicate ai datori di lavoro che si trovano all’interno della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi che si sono verificati nei territori situati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l’INPS ha comunicato con il presente messaggio l’estensione dei periodi di imposta per i quali viene concessa l’esenzione.
Nello specifico, si potrà beneficiare dell’esonero contributivo dipendenti solamente nel caso in cui si possiedano i requisiti necessari che sono richiesti dalla normativa vigente in materia e solamente rimanendo all’interno dei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.
Inoltre, secondo quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 1, comma 748, della legge n. 197 del 2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), essendo l’Autorità competente per quanto riguarda le modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto, ha la possibilità di prevedere delle specifiche clausole di esclusione per tutte quelle imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.
Coloro che, quindi, possiedono tutti i requisiti e i presupposti che sono necessari per beneficiare dell’esonero contributivo dipendenti, potranno utilizzare il credito nei confronti dello Stato per i versamenti dei contributi obbligatorio dovuti all’INPS nel periodo compreso tra il 2017 e il 2023.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione delle agevolazioni contributive si dovrà continuare a fare riferimento alle istruzioni operative che sono state fornite all’interno della circolare n. 48 del 2019, che è stata pubblicata da parte dell’INPS.
“Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento ‘F24’, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE)”.
L’utilizzo in compensazione del credito mediante il modello “F24” dovrà essere effettuato con l’inserimento dei seguenti codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”.