Imposta di registro contratti locazione: le parti contraenti che non hanno optato per il regime della cedolare secca dovranno provvedere al versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e di affitto che sono stati stipulati il 1° gennaio 2023 oppure che sono stati rinnovati tacitamente a partire dalla stessa data.

Tali soggetti, in particolare, dovranno pagare quanto dovuto (e che andremo a vedere durante il corso del prossimo paragrafo) mediante l’utilizzo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Le modalità di pagamento saranno diverse a seconda della tipologia di soggetto obbligato. In particolare:

  • i titolari di partita IVA dovranno pagare obbligatoriamente con modalità telematiche;
  • i non titolari di partita IVA potranno scegliere di pagare:
    • con modalità telematiche;
    • presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione.

Imposta di registro contratti locazione: chi deve pagarla, quanto si paga, come si paga e casi di esonero

L’importo da versare per quanto riguarda l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto varia in base alla tipologia di immobile in questione. In particolare, ecco quali sono le percentuali dovute:

  • il 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità, in caso di fabbricati a uso abitativo;
  • l’1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva, in caso di fabbricati strumentali per natura;
  • lo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità, in caso di fondi rustici;
  • il 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità, in caso di altri immobili.

Il versamento per la prima annualità non potrà mai essere inferiore a 67 euro e sono previste delle riduzioni pari al 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro in caso di contratti di locazione a canone concordato.

Ma chi è che dovrà andare a pagare questa imposta? Secondo la legge sono obbligati al pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto il locatore e il conduttore in solido.

Nella generalità dei casi, l’imposta non dovrà essere pagata sul deposito cauzionale, a meno che quest’ultimo non sia versato da un terzo soggetto estraneo al rapporto di locazione. In questo caso, infatti, l’importo da pagare sarà pari allo 0,50% del canone annuo.

L’imposta di registro sui contratti di locazione pluriennali potrà essere versata in due modalità differenti:

  • di anno in anno, fino alla scadenza, con versamento entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità;
  • in un’unica soluzione, per l’intera durata.

Il versamento potrà essere fatto:

  • tramite richiesta di addebito su conto corrente, mediante i servizi telematici che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (software RLI o RLI-web);
  • con il modello “F24 Elementi identificativi, utilizzando i seguenti codici tributo:
    • 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione;
    • 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive;
    • 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive;
    • 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;
    • 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto;
    • 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo;
    • 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi;
    • 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
    • 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
    • 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
    • 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Tuttavia, esiste una possibilità per essere esonerati dal versamento dell’imposta di registro, ovvero quello della cedolare secca, la quale deve essere esercitata mediante la dichiarazione esplicita all’interno dell’atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate oppure può essere introdotta mediante un ulteriore atto che prevede la sua modifica.