Superbollo auto: l’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche deve essere versata da tutti coloro che possiedono autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia.
Questa soglia, in particolare, è stata modificata dalla normativa in materia e, dunque, mentre prima si dovevano pagare 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw (fino al 2011), adesso invece bisognerà versare una cifra pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw (a partire dal 2012).
Il superbollo auto viene richiesto in misura ridotta, che sarà via via maggiore con il trascorrere del tempo rispetto alla data di costruzione del veicolo, la quale, salvo prova contraria, coincide con la data di immatricolazione dello stesso.
Nello specifico:
- quando sono trascorsi 5 anni dalla data di costruzione del veicolo si andrà a pagare un importo ridotto del 40% (il 60% del totale precedentemente dovuto);
- quando sono trascorsi 10 anni dalla data di costruzione del veicolo si andrà a pagare un importo ridotto del 70% (il 30% del totale precedentemente dovuto);
- quando sono trascorsi 15 anni dalla data di costruzione del veicolo si andrà a pagare un importo ridotto dell’85% (il 15% del totale precedentemente dovuto);
- quando sono trascorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo si andrà a pagare un importo ridotto del 100% e perciò non sarà più dovuta l’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche.
Superbollo auto: chi è obbligato al pagamento e quali sono le modalità e i termini per effettuare il versamento
Il superbollo auto deve essere pagato da:
“Coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA)”.
Qualora il veicolo sia in contratto di leasing, contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, dovranno provvedere al versamento dell’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche rispettivamente i seguenti soggetti:
- gli utilizzatori (nel caso di contratto di leasing e di contratto di noleggio a lungo termine senza conducente);
- gli usufruttuari;
- gli acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo al PRA.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento del superbollo auto, i soggetti che sono obbligati a versarlo dovranno utilizzare il modello “F24 elementi identificativi”.
I codici tributo che dovranno essere inseriti all’interno del modello sono i seguenti:
- 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica;
- 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione;
- 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.
Mentre, nel caso in cui bisognerà andare a versare il tributo, le sanzioni e gli interessi, in seguito ad un atto di accertamento, i codici tributo da indicare saranno i seguenti:
- A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica;
- A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione;
- A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.
I termini di pagamento del superbollo auto, invece, sono gli stessi di quelli previsti per il versamento del bollo auto, che vi abbiamo elencato all’interno di questo articolo di approfondimento, sempre qui su Tag24.
Calcolo del superbollo
Sul sito web dell’ACI (Automobile Club d’Italia) viene messo a disposizione un apposito servizio online, grazie al quale chiunque potrà conoscere l’importo del bollo e del superbollo auto da pagare, quando dovuto.
Dopo aver utilizzato il servizio di calcolo del bollo auto, il contribuente potrà procedere con il pagamento online mediante il sistema PagoPA, il quale prevede la corresponsione di un costo aggiuntivo (servizio di pagamento non disponibile per le Regioni Calabria e Veneto).
Mentre, dopo il calcolo del superbollo auto, il cittadino potrà pagare solo successivamente tramite modello F24, ma con la possibilità di utilizzare un apposito servizio di compilazione dello stesso.