La Rottamazione quater è effettiva in tutta la sua realizzazione. Se ne parla da tanto tempo, ma solo adesso si può presentare la richieda di adesione alla nuova definizione agevolata.
Stando alle indicazioni della Riscossione, l’adesione alla nuova definizione agevolata, comprende diversi benefici, intesi in termini di pagamenti agevolati e senza il rischio dell’avvio di procedure cautelari o esecutive.
Tuttavia, è bene precisare che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non sospenderà la riscossione delle imposte che non rientrano nella definizione agevolata.
Per questo motivo, cercheremo di capire quali sono le modalità di adesione alla Rottamazione quater e le strategie dei contribuenti per sanare la posizione debitoria.
Rottamazione quater 2023: approvata, ecco quando si può aderire
Finalmente vi è chiarezza completa sulle modalità di adesione alla Rottamazione quater 2023. I contribuenti possono saldare i debiti attraverso la procedura della rottamazione delle cartelle.
Con questa soluzione, sarà possibile saldare anche i debiti preesistenti, ovvero quelli derivanti da altre misure agevolative, senza il pagamento d’interessi, sanzioni e aggio.
I riferimenti normativi della Rottamazione quater sono contenuti nella Legge n. 197/2022, in cui sono previsti i parametri di attuazione della Definizione agevolata quater, per i debiti risultanti dai carichi affidati alla Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
L’adesione alla definizione agevolata permette di pagare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure attive e la notifica degli atti.
Per i carichi relativi a multe e sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative, l’adesione alla Rottamazione quater, comporta il non pagamento degli interessi, maggiorazioni e aggio.
Quali sono le cartelle esattoriali che rientrano nella misura agevolativa?
Il legislatore nel formulare i parametri di azione della Rottamazione quater, ha previsto l’applicazione della misura agevolativa sui i carichi affidati alla Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
In questo contesto, rientrano diversi debiti, tra cui:
• cartelle esattoriali non notificate;
• rateizzi o sospensione;
• decaduti dalle precedenti misure agevolative “Rottamazione”.
Per quanto riguarda i carichi di altre casse affidati alla Riscossione rientrano nella nuova definizione agevolata quater, se entro il 31 gennaio 2023, l’ente in questione procede a:
- promuove un provvedimento;
- comunica la decisione all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- ufficializza sui canali diretti all’Ente – sito internet.
Agenzia delle Entrate – Riscossione: la Rottamazione non comprende questi ruoli
La Riscossione non ammette alla misura agevolativa diversi carichi, tra cui:
• cartelle esattoriali prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• i carichi connessi a recupero di aiuti di Stato;
▪ somme dovute derivanti di condanna della Corte dei conti;
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie su sentenze penali;
Come e quando è possibile aderire alla definizione agevolata quater?
Nella Legge n. 197/2022, viene spiegato in chiaro, che il debitore può liberamente esercitare la volontà di adesione alla misura agevolativa, compilando la richiesta telematica entro il 30 aprile 2023.
Per l’occasione, la Riscossione ha avviato la nuova modalità di trasmissione della richiesta da presentare esclusivamente telematiche, disponibile sul portale dedicato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Sul sito della Riscossione sono attive due modalità per l’adesione alla Rottamazione quater, quali:
• dalla sezione “area riservata” alla Rottamazione quater, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende richiedere l’adesione alla misura agevolativa;
• dalla sezione “area pubblica” riempendo tutti i quadri previsti dal form e allegando i documenti di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, andranno indicati l’indirizzo e-mail, per conferma e ricevuta di adesione.
Quali modalità di pagamento?
La norma prevede due possibilità di pagamento per le somme dovute a titolo di Rottamazione quater, quali:
• un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
• rateizzando le somme dovute in un numero massimo di 18 rate, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le scadenze successive sono: 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre a partire dal 2024.
L’importo della prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme dovute per la misura agevolativa. Le restanti 16 saranno del medesimo importo.
Sulla rateizzazione viene previsto un tasso di interesse del 2 per cento.
Il contribuente può scegliere il numero delle rate con cui intende pagare la Rottamazione quater.