Rottamazione quater 2023, si può rateizzare il residuo in caso di decadenza della definizione agevolata e alle stesse condizioni? L’Agenzia delle entrate ha formulato indicazioni nel caso in cui il piano di rateizzazione della nuova definizione agevolata, la cui domanda si può presentare fino al 30 aprile 2023, dovesse decadere. Diversamente da quanto avveniva nelle precedenti versioni della Rottamazione, il Fisco ammette la dilazione del debito residuo, alle stesse condizioni alle quale è stata adottata la vigente normativa, che ha regole più convenienti rispetto alle precedenti edizioni. La Rottamazione quater si può adottare per tutti i debiti fiscali che non siano stati pagati entro il 30 giugno 2022.
Rottamazione quater 2023 decadenza: si può dilazionare nuovamente il debito residuo e quali spesi devono essere sostenute?
Secondo quanto ha previsto l’Agenzia delle entrate, in caso di decadenza della definizione agevolata della Rottamazione quater dei carichi affidati alla Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, il contribuente ha la possibilità di rateizzare il debito residuo secondo quanto prevede l’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973. Il contribuente, pertanto, può beneficiare della nuova definizione agevolata del 2023 che consente anche l’azzeramento dell’aggio e di tutti gli interessi, anche di mora. Pertanto, sono da pagare il capitale, il costo della notifica delle cartelle e quelli eventuali per le procedure esecutive. Situazione nella quale, presentando domanda della nuova Rottamazione quater del 2023 e ottenendo la dilazione del pagamento dei debiti fiscali, si decada dal piano delle rate, avviene quando non si paghi, in tutto o in parte, anche solamente una delle rate del piano. La Riscossione ammette un ritardo massimo di cinque giorni, prima che il contribuente possa perdere tutti i benefici della definizione agevolata.
Definizione agevolata 2023: quali vantaggi per il contribuente?
Nel caso in cui si incorra nella decadenza delle rate, il contribuente dovrà pagare tutti gli interessi, anche di mora, dovuti, più le sanzioni e l’aggio di riscossione. Diversamente dalla Rottamazione ter, nella quater però si può rateizzare il debito residuo. Ciò significa che il contribuente sarà tenuto a inviare alla Riscossione una nuova domanda di definizione di pagamento del proprio debito residuo. Alcune novità nella determinazione della nuova dilazione sono elencate nel decreto legge numero 50 del 2022. All’articolo 15 del provvedimento, infatti, è previsto che il contribuente possa scegliere, per debiti entro i 120mila euro – che rappresenta il tetto entro il quale non è occorrente dimostrare le proprie difficoltà finanziarie – la durata delle piano delle rate entro il limite delle 72 mensili. Inoltre, il contribuente può scegliere piani rateali differenti per debiti diversi. Ad esempio, il pagamento di una multa e una cartella riferita all’Irpef, possono avere due dilazioni differenti. Ciò comporta il vantaggio, per il contribuente, di poter portare avanti il pagamento di una delle due nel caso in cui l’altra dovesse incorrere in cause di decadenza. Infine, si ricorda che la presentazione della domanda della nuova definizione agevolata sospende fino al 31 luglio 2023 il pagamento delle rate che si hanno in corso con la Riscossione. La disciplina esposta, inoltre, non si applica per i piani ordinari di rateazione: se il contribuente decade, non può più chiedere la rateizzazione.