Pagamento Naspi febbraio 2023. In base ai dati relativi agli anni precedenti, la rata della Naspi a Febbraio 2023 (con riferimento alla mensilità di Dicembre) dovrebbe essere pubblicata sul sito dell’INPS tra l’1 e l’8 Febbraio 2023.

Pagamento Naspi febbraio 2023

Il pagamento invece, sempre restando nel campo delle ipotesi, dovrebbe avvenire tra il 9 ed il 16 Febbraio 2023. Va ricordato che la data di pagamento della Disoccupazione Naspi varia di mese in mese.

Il pagamento arriverà sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda di richiesta della NASpI. Se nel frattempo hai cambiato conto corrente ricorda di comunicare la variazione all’INPS tempestivamente.

La DIS-COLL, riservata ai co.co.co., assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, arriva sul conto personale con le stesse tempistiche previste per la NASpI.

Bonus 150 euro

Per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022.

Cos’è la Naspi

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI ) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato.

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI .