Prescrizione abuso edilizio 2023: andiamo a vedere insieme quali sono i tempi superati i quali gli abusi edilizi cadono in prescrizione e quando si applica quest’ultima, concentrandoci sia per quanto riguarda l’aspetto penale che quello amministrativo.

Prescrizione abuso edilizio 2023: definizione di abuso e tempi

L’abuso edilizio si ha quando viene effettuato un intervento urbanistico senza che siano presenti le autorizzazioni necessarie, le quali devono essere rilasciate dagli organi competenti.

Può verificarsi in due differenti situazioni:

  • quando viene realizzata un’opera senza avere il permesso;
  • quando la costruzione è difforme rispetto al progetto che era stato autorizzato dall’organo competente.

Nel caso in cui un’acquirente compra la costruzione mediante una vendita giudiziaria, quest’ultimo non sarà ritenuto responsabile sotto l’aspetto penale, ma potrà comunque dover subire delle conseguente sotto il profilo amministrativo, anche se in maniera indiretta, come ad esempio la demolizione dell’immobile.

Anche per questo motivo è importante conoscere bene che cosa dice la legge in merito alla prescrizione dell’abuso edilizio, dal momento che quando saranno scaduti i termini cesseranno di esistere anche le conseguenze per quanto riguarda l’ipotesi di reato.

Ciò nonostante, sarà ancora possibile ricevere delle conseguenze in quanto illecito amministrativo, con le relative sanzioni applicabili, dal momento che non interviene la prescrizione.

Per quanto riguarda l’aspetto penale, l’abuso edilizio va in prescrizione nelle seguenti tempistiche:

  • in 4 anni;
  • in 5 anni, qualora siano presenti degli atti interruttivi.

In merito alla decorrenza dei termini, invece, non c’è chiarezza da parte della normativa vigente. E infatti la giustizia fa partire la prescrizione da vari momenti, ossia:

  • dall’ultimazione dell’opera abusiva;
  • dall’emanazione della sentenza di cessazione o sanatoria;
  • dall’esecuzione dell’ordine di sequestro.

Chi deve rispondere dell’abuso edilizio? Ecco chi sono i soggetti responsabili

L’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) disciplina il reato di abuso edilizio, prevedendo la responsabilità della conformità delle opera alla normativa urbanistica ai seguenti soggetti:

  • il titolare del permesso di costruire;
  • il committente;
  • il costruttore;
  • il direttore dei lavori (solo per quanto riguarda il permesso e le relative modalità esecutive).

Ciò nonostante, ci sono anche dei casi in cui il direttore dei lavoro non sarà ritenuto responsabile, ovvero quando:

  • contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa;
  • rinuncia all’incarico e procede alla comunicazione della violazione.

Le sanzioni penali e amministrative

L’art. 44 del Testo unico in materia edilizia disciplina quelle che sono le sanzioni penali relative al reato di abuso edilizio, prevedendo quanto segue:

  • un’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive previste dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  • l’arresto fino a 2 anni con un’ammenda di importo compreso tra 5.164 e 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  • l’arresto fino a 2 anni con un’ammenda di importo compreso tra 15.493 e 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio o per quanto riguarda gli interventi edilizi che vengono effettuati all’interno delle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

L’abuso edilizio inteso, invece, come illecito amministrativo e non come reato prevede la somministrazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  • la demolizione della costruzione irregolare e la messa in ripristino dello stato dei luoghi;
  • l’acquisizione al patrimonio comunale.
  • il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, calcolata in base a:
    • l’entità dell’abuso;
    • l’incremento del valore del bene;
  • il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile (solo in caso di mancata segnalazione certificata di inizio attività o difformità alla segnalazione).