Fondi di solidarietà: con la pubblicazione della circolare n. 1 del 17 gennaio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le indicazioni in merito al regime e alla disciplina della c.d. "staffetta generazionale.
La suddetta circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, fa riferimento a quanto viene disposto all'interno degli artt. 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e chiarisce quelle che sono le modalità applicative dell'istituto e il suo finanziamento.
L'art. 26, comma 9, del suddetto decreto prevede una serie di prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono inserire all'interno dell'accordo costitutivo o di modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali.
Queste prestazioni si affiancano a quelle obbligatorie e si prefiggono di raggiungere degli obiettivi diversi da queste. Tra queste prestazioni facoltative troviamo, appunto, la c.d "staffetta generazionale".
La presente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dunque, è stata pubblicata con il fine di fornire dei chiarimenti per quanto riguarda:
Per quanto riguarda i parametri e criteri di applicazione, l'introduzione della prestazione nella disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale non è obbligatoria ma facoltativa ed, inoltre, non è soggetta a termini di decadenza.
Per effettuare questa operazione le parti sociali potranno inserirla nell'ambito dell'accordo di costituzione sottoscritto. Mentre, se il fondo di solidarietà è già stato istituito bisognerà procedere con una modifica della disciplina vigente.
In entrambi i casi, l'accordo sottoscritto dalle parti sociali dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, in modo che possa essere avviata l'istruttoria e il procedimento amministrativo di istituzione o di modifica del Fondo di solidarietà.
Al termine di questa fase si giungerà, infine, all'emanazione di un decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
I parametri fondamentali ai quali devono attenersi le parti sociali e che devono, dunque, essere inseriti all'interno dell'accordo, sono i seguenti:
Per quanto riguarda le modalità applicative, invece, ecco qual è il requisito fondamentale per l'accesso alla prestazione:
Inoltre, l'assunzione dovrà avvenire mediante la predisposizione di:
La staffetta generazionale potrà essere adottata solamente qualora la riduzione dell'orario di lavoro sia il frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione.
Il finanziamento della prestazione avviene mediante un contributo straordinario ad esclusivo carico del datore di lavoro e non intervengono, quindi, i Fondi di solidarietà.
Tale contributo dovrà essere di importo pari al fabbisogno di copertura di: