Lavoro occasionale in agricoltura: con la pubblicazione della nota del 20 gennaio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l’aggiornamento del modello UNILAV.
Andiamo a vedere insieme quali sono le modifiche che andranno a toccare l’operato dei datori di lavoro agricolo.
Lavoro occasionale in agricoltura, aggiornamento modello UNILAV: la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Con la pubblicazione della nota del 20 gennaio 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato aggiornato il modello UNILAV relativo alle prestazioni di lavoro subordinato occasionale per quanto riguarda il settore agricolo.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una normativa transitoria speciale per quanto riguarda il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole di ricorrere alle prestazioni occasionali a tempo determinato con le seguenti caratteristiche:
- riferite ad attività di natura stagionale;
- con una durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, prendendo in considerazione solamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro occasionale in agricoltura in sé, per il quale la durata massima consentita è di un anno;
- rese da soggetti che non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nel corso dei 3 anni precedenti.
Tali modifiche, in particolare, sono state apportate “al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato”.
Una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 prevede che i datori di lavoro agricoli, per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, debbano inviare un’apposita comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego competente prima che la prestazione veda il suo inizio.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare il modello UNILAV, inserendo all’interno della tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
Questo codice, nello specifico, servirà ai datori di lavoro agricolo per comunicare i seguenti avvenimenti:
- l’instaurazione del rapporto di lavoro;
- la modifica del rapporto di lavoro;
- la cessazione del rapporto di lavoro.
Che cos’è il Modello UNILAV?
In alcuni casi gli utenti sono obbligati a compilare e ad inviare determinati dati al Servizio Informatico C.O., seguendo le modalità che sono state definite da decreto interministeriale del 30 ottobre 2007.
Tale decreto, in particolare, prevede la possibilità di adottare due specifici modelli, ovvero:
- il Modello Unificato Lav (c.d. “UNILAV”);
- il Modello Unificato Somm (c.d. “UNISOMM”).
Durante il corso di questo breve paragrafo ci andremo a concentrare sul primo modello, il quale deve essere adottato dai datori di lavoro, in maniera diretta o tramite i soggetti abilitati, per adempiere all’obbligo di comunicazione per quanto riguarda le seguenti informazioni:
- l’instaurazione del rapporto di lavoro;
- la proroga del rapporto di lavoro;
- la trasformazione del rapporto di lavoro;
- il distacco;
- il trasferimento del lavoratore;
- la cessazione del rapporto di lavoro.
Il modello UNILAV, in particolare dovrà essere compilato da tutti i datori di lavoro, ad eccezione delle agenzie per il lavoro, in merito ai rapporti di somministrazione.
Per quanto riguarda la sua composizione, questo modulo è composto da 8 sezioni, denominate “Quadri“. Nel quadro “Inizio”, in particolare, il datore di lavoro dovrà inserire i dati identificativi che riguardano il rapporto di lavoro che viene instaurato.
Nello specifico, bisognerà inserire all’interno dei rispettivi campi le seguenti informazioni:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la data di fine del rapporto di lavoro (per tutti i contratti diversi da quelli a tempo indeterminato);
- la tipologia contrattuale;
- l’orario di lavoro;
- il contratto collettivo applicato;
- la retribuzione;
- l’ente previdenziale al quale vengono versati i contributi previdenziali e a cui deve essere trasferita la comunicazione.