Bonus 200 euro autonomi e professionisti: con la pubblicazione del messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito alla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle domande presentate.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, per quanto riguarda l’indennità una tantum erogata in favore dei seguenti soggetti:

  • i lavoratori autonomi;
  • i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS;
  • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Bonus 200 euro autonomi e professionisti: le istruzioni dell’INPS sulle domande di riesame

Prima di andare ad approfondire le indicazioni che sono state fornite dall’INPS in merito al riesame delle domande per il bonus 200 euro che sono state presentate dai lavoratori autonomi e dei professionisti, andiamo a parlare un po’ dell’indennità una tantum ed andiamo a vedere, in particolare, quando può essere richiesta e da chi.

Nello specifico, l’art. 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 agosto 2022 prevede che il bonus 200 euro autonomi e professionisti venga riconosciuto a coloro “che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti e abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro”.

Tale indennità viene aumentata di altri 150 euro qualora i lavoratori abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In particolare, ecco quali sono i soggetti che hanno il diritto di beneficiare del bonus 200 euro autonomi e professionisti:

  • i lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
  • i lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • i pescatori autonomi;
  • i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
  • i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti.

Non possono ricevere l’indennità, invece, “gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali”, dal momento che il reddito che questi ultimi percepiscono non rientra tra i redditi che vengono prodotti dall’attività dell’azienda.

Tornando a noi, con la presente circolare l’INPS ha fornito le istruzioni relative alla presentazione delle domande per eventuali riesami da parte dei richiedenti, in seguito alla reiezione di quelle relative alla concessione del bonus.

In particolare, la domanda di riesame deve essere presentata entro 90 giorni dalla reiezione tramite la stessa sezione dove è stata presentata la domanda all’interno del sito dell’INPS.

Basta accedere al servizio “Indennità una tantum 200 euro” e selezionare il pulsante “Chiedi riesame”, in caso di domanda con stato “Respinta”, inserendo la motivazione della richiesta e gli allegati necessari.

La domanda di riesame può essere presentata per dimostrare di possedere tutti requisiti previsti, a differenza di quanto evidenziato dai controlli automatici dell’Istituto.

Nello specifico, ecco quali sono i requisiti che bisogna possedere:

  • aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
  • essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • aver effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non essere percettore delle prestazioni previste dagli artt. 31 e 32 del decreto Aiuti.