Prestazione occasionale: con la pubblicazione della circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme che sono state introdotte in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, commi 342 e 343, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023).

Prestazione occasionale, nuove regole per l’accesso a Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale: indicazioni INPS su limiti economici e dimensionali

Prima di addentrarci su quelle che sono le nuove regole che sono state comunicate dall’INPS, andiamo a vedere che cosa dice la legge in merito all’accesso a:

  • il Libretto Famiglia;
  • il Contratto di prestazione occasionale.

Le prestazioni occasionali sono disciplinate dall’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale attribuisce all’INPS:

  • la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale;
  • le comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica.

A tal proposito, i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali mediante l’utilizzo dei due diversi strumenti che abbiamo menzionato poco sopra.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato esclusivamente dalle persone fisiche al fine di remunerare le prestazioni di lavoro occasionali fornite per:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare;
  • le attività rese dagli steward.

Ecco, invece, chi può utilizzare il Contratto di prestazione occasionale:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni;
  • altri enti di natura privata;
  • Amministrazioni pubbliche.

Le prestazioni occasionali, però, prevedono dei limiti economici e dimensionali, superati i quali non si ha più il diritto di accedere a Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale.

Questi limiti, inizialmente disciplinati dall’art. 54 bis, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2017, sono stati modificati dall’introduzione dell’art. 1, commi 342 e 343, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

In particolare, la suddetta legge ha stabilito che:

“Il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori è pari a 10.000 euro“.

In precedenza, il limite economico relativo al massimo compenso annuo era pari a 5.000 euro, ma è stato ritoccato per permettere a ciascun utilizzatore di erogare compensi fino ad un importo massimo di 10.000 euro per anno civile a partire dal 1° gennaio 2023.

Rimangono invariati, invece:

  • il limite di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • il limite di compenso pari a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Per quanto riguarda il nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, invece, la nuova normativa prevede quanto segue:

“E’ stato elevato a dieci lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.

In sostanza, con il nuovo limite, a partire dal 1° gennaio 2023, si potrà accedere al Contratto di prestazione occasionale qualora un datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Questo limite dimensionale vale anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, ma non opera per:

  • le pubbliche Amministrazioni;
  • le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.