IVA Precompilata 2023: con la pubblicazione del provvedimento n. 9652 del 12 gennaio dell’anno in corso l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento, nonché le modifiche che sono state approvate in merito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021.

Il suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, fa riferimento alla predisposizione dei seguenti documenti:

IVA Precompilata 2023, estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione del periodo sperimentale previsto dal provvedimento n. 183994 dell’8 luglio 2021 anche per quanto riguarda le operazioni che vengono effettuate nel 2023.

A tal proposito, l’estensione del periodo sperimentale tocca anche la platea di riferimento dei soggetti IVA destinatari dei documenti precompilati.

In particolare, a partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all’ultimo trimestre 2022, nonché dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2022, la platea include anche i seguenti soggetti:

  • coloro che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA;
  • coloro per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
  • coloro che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come:
    • i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse;
    • le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura;
    • le aziende di enoturismo;
    • le aziende oleoturistiche.

L’Agenzia delle Entrate, poi, ha disposto delle ulteriori estensioni per fare in modo di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di:

  • consultare le bozze dei documenti IVA elaborati;
  • importare le bozze all’interno dei propri sistemi;
  • confrontare le bozze con i dati presenti nei propri sistemi gestionali.

A tale scopo, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, vengono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, anche nel caso in cui i registi IVA non siano convalidati o integrati per quanto riguarda l’intero anno di imposta con le modalità previste all’interno del punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021:

  • la bozza della dichiarazione IVA annuale;
  • il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione inviata.

Infine, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, vengono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, anche nel caso in cui i registi IVA non siano convalidati o integrati per quanto riguarda l’intero anno di imposta con le modalità previste all’interno del punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021:

  • la bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche;
  • il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla comunicazione inviata.

Le Motivazioni

L’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 5 agosto 2015, modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 10, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, prevede che:

“A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA”.

Con un successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha individuato:

  • le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati;
  • la platea dei beneficiari;
  • le modalità di accesso.

Con il presente provvedimento, invece, l’AdE ha esteso il periodo di sperimentazione e la platea dei soggetti beneficiari anche per il 2023, mantenendo comunque invariate:

  • le regole tecniche;
  • le modalità di accesso all’applicativo web;
  • le modalità e i termini per la convalida dei registri;
  • le ipotesi in cui il soggetto rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA.