Addio debito con il fisco grazie alla Rottamazione quater 2023. I contribuenti che possiedono un conto debitorio con carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione possono presentare la richiesta per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, entro e non oltre il 30 aprile 2023.
Non tutto, ovviamente, finisce nella nuova definizione agevolata quater, ma certamente, questa potrebbe essere l’ultima possibilità per chiudere definitivamente le pendenze tributarie e fiscali dei carichi iscritti a ruolo della Riscossione.
Un invito per bloccare e fermare le misure cautelari ed esecutive promosse dall’Ente impositore, periti i termini di pagamento delle cartelle esattoriali.
Ecco come risolvere i debiti con il fisco grazie alla Rottamazione quater 2023
La Rottamazione quater è, infatti, lo strumento ideale per comprimere i debiti, senza dubbio una delle principali misure contenute nella Legge n. ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Nell’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, è presente la normativa per i contribuenti di estinguere i debiti con il fisco, un contesto agevolativo che esclude il pagamento di sanzioni, interessi e aggio.
Nuovamente, come è avvenuto per le precedenti misure agevolative, restano da versare, la sorta capitale, le spese di notifica e le spese legate alla procedura esecutiva
Agenzia delle Entrate – Riscossione: le ultime novità della Rottamazione quater delle cartelle esattoriali
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha stilato l’elenco dei carichi che per natura non possono essere “rottamabili”, quali:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
In sostanza, il legislatore nel disciplinare la definizione agevolata quater ha previsto diverse modalità operative, tra cui:
- ammessi alla misura agevolativa i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- ammessi alla misura agevolativa i carichi “insufficienti”, intendendo i ruoli inseriti in altre definizioni agevolate e non regolarizzati dal pagamento, quindi decaduti dal beneficio.
Termini e modalità per sanare i debiti esattoriali
Il contribuente può chiudere le pendenze con il fisco presentando per i carichi la domanda di adesione entro il 30 aprile 2023.
Nel merito, occorre precisare che non sono previste le modalità operative per l’adesione alla Rottamazione quater 2023. Molto probabilmente, a breve la Riscossione ufficializzerà il nuovo modulo online per l’adesione alla definizione agevolata.
Data di pagamento della definizione agevolata quater
La modalità di pagamento viene scissa tra l’unica soluzione e la rateizzazione dell’importo dovuto per la Rottamazione quater.
Per la rateizzazione viene applicata una diversa regola sull’importo delle prime due rate, che deve corrispondere alla misura del 10% delle somme dovute, a coloro che presentano la richiesta di adesione per le cartelle esattoriali che rientrano nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per le successive rate segue un importo uniforme.
In ogni caso, l’unica soluzione con scadenza il 31 luglio 2023;
Le prime due rate con scadenza il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023;
Perché è importante aderire alla Rottamazione quater 2023
Come è avvenuto in passato con le precedenti misure agevolative, anche in questo caso con l’adesione alla Rottamazione quater, vengono congelate le azioni esecutive, come ad esempio pignoramenti, fermo amministrativo, ipoteche e così via.
Infine, va detto che secondo le disposizioni contenute nel Decreto-legge n. 8 del 09/2017, l’Ente impositore non potrà continuare nella procedura coattiva del credito, in presenza di diverse condizioni, tra cui:
– non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
– non sia stata presentata istanza di assegnazione;
– non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.