Fringe benefit: con la pubblicazione del messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro che dovranno procedere ad effettuare la trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR).

Fringe benefit: l’INPS ha disposto per il 21 febbraio 2023 la scadenza per la comunicazione dei dati relativi ai dipendenti cessati

L’art. 51, comma 1, del suddetto decreto stabilisce espressamente che:

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

In sostanza, le righe appena citate stabiliscono il cosiddetto “principio di onnicomprensività”, il quale comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, salvo alcune particolari eccezioni previste.

Oltre alla corresponsione del denaro, rientrano all’interno di questa normativa anche i fringe benefit e le stock option, ovvero quei vantaggi accessori dei quali possono beneficiare i lavoratori subordinati in aggiunta alla retribuzione percepita.

Per quanto riguarda i fringe benefit, l’art. 3, comma 10, del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. decreto Aiuti quater) ha modificato le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 (decreto Aiuti bis), disponendo l’aumento fino a 3.000 euro del valore massimo di beni e servizi accessori che sono esclusi dalla tassazione. 

Secondo il c.d. principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Perciò, con la pubblicazione del presente messaggio, l’INPS fornisce le indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022.

L’INPS svolge il ruolo di sostituto di imposta e, a tal proposito, deve:

  • effettuare il conguaglio fiscale di fine 2022 entro il 28 febbraio 2023, così come stabilito dall’art. 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • trasmettere i flussi delle Certificazioni Uniche, in via telematica, all’Amministrazione finanziaria.

Per rispettare queste tempistiche, l’INPS richiede ai datori di lavoro interessati di inviare i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022 entro e non oltre il 21 febbraio 2023, esclusivamente in via telematica.

L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica, mediante l’utilizzo dell’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito web dell’INPS semplicemente effettuando i seguenti passaggi:

  • accedere alla sezione “Prestazioni e servizi”;
  • accedere alla sezione “Prestazioni”;
  • selezionare “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”;
  • selezionare “Comunicazione Benefit Aziendali” nel menu di sinistra del servizio;
  • scegliere fra le seguenti opzioni:
    • acquisizione di una singola comunicazione;
    • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
    • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
    • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
    • visualizzazione del manuale di istruzioni.