La Rottamazione quater, contenuta nell’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, ha introdotto non poche novità in tema Riscossione. Appare chiara l’evidente riproduzione delle norme relative alle precedenti definizioni agevolate.
Infatti, la nuova definizione agevolata quater, incamera la possibilità di congelare i pignoramenti in atto, con la possibilità di avviare la procedura di estinzione con il pagamento dell’unica o delle rate.
Analizziamo nel dettaglio le disposizioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2023, in tema di espropriazione forzata.
La Rottamazione quater blocca il pignoramento: cos’è e come funziona
La Riscossione può avviare una procedura di espropriazione forzata per omesso pagamento della cartella esattoriale, notificata da più di un anno. Il pignoramento viene proceduto da un atto di avviso d’intimazione al pagamento delle somme dovute.
Il contribuente che riceve un avviso d’intimazione al pagamento dispone di 5 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione, attraverso il pagamento o la rateizzazione.
Per le posizioni debitorie fino a mille euro, la procedura esecutiva scatta dopo 120 giorni dall’inoltro di una comunicazione di ragguaglio della posizione debitoria.
Estinzione pignoramento della Riscossione, ecco come
A chiarire l’aspetto legato all’estinzione della procedura esecutive già avviate è la stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione che recita:
“La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate per mancato/parziale pagamento delle rate scadute della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro le scadenze previste prima dell’entrata in vigore del decreto”.
Nel riepilogare i principi essenziali della Rottamazione ter, appare evidente che il legislatore aveva inserito delle prospettive diverse in merito alle azioni esecutive.
In particolare, la definizione agevolata ter prevedeva la sospensione dell’azione di pignoramento operata dalla Riscossione con il pagamento della prima rata e l’estinzione immediata del pignoramento con la sola presenza del piano di dilazione delle rate.
Nel merito della sospensione del pignoramento, ricordiamo l’articolo 3 del decreto Legge n n. 119/2018 che al comma 10 recita:
“non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Nella stessa legge il comma 13, riporta:
“il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Blocco pignoramenti 2023 – Rottamazione quater
Nella Legge n. 197/2022 sono contenute diverse agevolazioni per i contribuenti che aderiscono alla nuova definizione agevolata quater. Nel pacchetto delle novità rientra anche il quadro dei pignoramenti che subisce l’effetto delle disposizioni normative contenute nella Rottamazione quater.
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’accesso a una misura agevolativa che influenza anche diverse procedure esecutive e cautelari in corso.
Infatti, l’adesione alla Riscossione congela il fermo amministrativo. Nello stesso modo, influenza anche le procedure di pignoramento con l’estinzione del giudizio dopo l’effettivo pagamento della definizione e con la presentazione della relativa documentazione idonea ad accertarne il perfezionamento.
L’assenza della prova documentata del pagamento porta il giudice a revocare la sospensione su istanza di una delle parti.
La Riscossione sospende pignoramento presso terzi, ecco gli effetti della Rottamazione quater
Come riportato nella Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. Al comma 235 viene spiegato che l’adesione alla Rottamazione quater produce una serie di conseguenze previste dal legislatore, come ad esempio l’Ente impositore non può promuovere nuove misure cautelare ed esecutive.
Nel dettaglio, secondo quanto disposto dal comma 240, con la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata quater subentrano diverse circostanze, tra cui:
- “sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente”;
Perdita efficacia pignoramento esattoriale
L’Ente impositore entro la data del 30 giugno 2023 dovrà procedere alla tiratura del totale da pagare per la Rottamazione quater, comunicandolo a coloro che hanno presentato l’adesione nei termini secondo le disposizioni previste al comma 235.
In sostanza, entro tale data l’agente di riscossione dovrà comunicare al debitore le somme da pagare o l’importo delle rate e relative scadenze.
Il debitore può reperire tutte le informazioni sull’importo e scadenza della definizione agevolata, a cui ha aderito direttamente dall’area riserva al sito online dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il contribuente può procedere al pagamento delle somme dovute per la Rottamazione quater, secondo le disposizioni previste nel comma 242, in particolare:
- mediante domiciliazione sul conto corrente;
- mediante moduli di pagamento precompilati;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Secondo quanto riportato nell’articolo 47, nel quale sono contenute le regole principali della definizione agevolata quater dei carichi affidati alla Riscossione, è possibile procedere al pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento.
Attraverso tale pagamento si estinguono le procedure esecutive già avviate, si tratta della riproduzione di norme agevolative già utilizzate nella Rottamazione ter, nella quale il legislatore ha previsto la presenza di una dichiarazione da presentare alla Riscossione.
Dall’esito dell’accoglimento della stessa, l’Ente comunica al contribuente l’importo dovuto per la definizione agevolata quater, con importo, rate e scadenza.
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Egregio Avvocato Tortora, buongiorno.
Qualche giorno fa ho letto il suo post sul blocco delle azioni esecutive di pignoramento di cartelle in presenza dell’adesione alla rottamazione quater.
Sono certo che le sue indicazioni sono precise.
Tuttavia pare che le cose non stiano in questo senso. Le espongo un caso, il mio, che certamente è analogo a migliaia di altri contribuenti che lavorano con lo Stato.
Tutto pronto per aderire alla rottamazione, il rinvio da aprile a giugno ha rallentato l’invio delle pratiche già pronte.
Dopo il 30 aprile è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate Riscossione la mia regolarità contributiva per effettuare un pagamento professionale.
Il pagamento è stato pignorato e, a differenza da quanto mi aveva convinto la sua indicazione, pare impossibile fermare la procedura.
Mi sono recato agli uffuci per avere spiegazioni e mi è stato risposto quanto segue:
1 – devo fare una rottamazione solo per le cartelle sulle quali vi è il
pignoramento,
2 – per avere i miei soldi devo estinguere interamente la quota di queste
cartelle, fino a quel momento, subito o dopo 5 anni, il pignoramento non
permetterà di liberare le somme che mi spettano,
3 – l’importo pignorato non può essere utilizzato per pagare le rate
delle altre cartelle in rottamazione, ma solo quella relativa alle cartelle
pignorate,
4 – pertanto la somma potrà coprire in anticipo le rate di queste cartelle,
5 – per le altre mi devo trovare un’altro finanziamento.
Può cortesemente darmi indicazioni della correttezza della procedura?
Certo se tutto questo è normale credo che sarà un serio problema per moltre altri professionisti nelle stesse condizioni.
Quindi la domanda di rottamazione quater non bloccherebbe le procedure di pignoramento.
Certo della sua attenzione, anticipatamente ringrazio