Bonus edilizi e superbonus, i crediti oggetto di cessione potranno essere utilizzati in 10 rate secondo quanto prevede il decreto ‘Aiuti quater’. Questa e altre novità sono presenti nel provvedimento in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dopodomani, 17 gennaio 2023, che in sede di conversione in legge prevede nuove modalità di utilizzo della detrazione fiscale. Oltre alla possibilità di rateizzare i bonus maturati, il decreto “Aiuti quater” ammette la quinta cessione del credito e di ottenere un prestito-ponte garantito da Sace per le imprese edili che hanno accumulato crediti che, al momento, risultano invendibili alle banche per il blocco del plafond fiscale. Inoltre, il provvedimento enuncia le modalità con le quali si può utilizzare superbonus con detrazione ancora del 110% nel 2023, rispetto all’abbassamento del vantaggio fiscale al 90%.
Bonus superbonus cessione crediti: le modalità fissate dal decreto ‘Aiuti quater’
La novità di rilievo sulle cessioni dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e dal superbonus riguarda la possibilità di rateizzare i crediti stessi, anche se originati da sconti in fattura concessi dai fornitori ai clienti. La rateizzazione è ammessa per 10 rate annuali, purché di uguale importo, al posto delle quattro o cinque finora concesse. È necessario precisare che il decreto fa riferimento alle comunicazioni di cessione dei crediti di imposta inviate all’Agenzia delle entrate non oltre il 31 ottobre 2022. Inoltre i crediti devono risultare non ancora utilizzati in compensazione con delega F24 o da precedenti cessioni. Per l’utilizzo del credito in questa modalità occorre inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate. Inoltre, se non si utilizza la quota del credito nel corso dell’anno, non si potrà chiederne il rimborso o utilizzarla nei periodi di imposta susseguenti. Il decreto fissa anche le regole per utilizzare il superbonus al 110% nel 2023: non si applica la riduzione al 90% di detrazione fiscale per gli interventi edilizi riguardanti le parti comuni dei condomini se la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022 con delibera condominiale adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022; per delibere adottate entro il 18 novembre 2022, è ammessa la Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022.
Come utilizzare il 110% anche nel 2023?
Per le villette, anche a schiera, e le unita abitative unifamiliari, si può ottenere ancora il bonus al 110% di detrazione per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023. Ma è necessario che sia stato presentato lo stato di avanzamento dei lavori del 30% entro il 30 settembre 2022. Inoltre, il provvedimento specifica che le spese sostenute e i lavori eseguiti devono risultare allineati all’anno di imposta. Dunque, deve esserci allineamento tra le spese sostenute nel 2022 e gli interventi dello scorso anno; quelle a partire dal 1° gennaio 2023 devono riferirsi all’avanzamento dei lavori del nuovo anno. Il decreto “Aiuti quater”, infine, conferma la riduzione del superbonus al 90% per i nuovi interventi del 2023: tuttavia, gli immobili oggetto dei lavori devono essere posseduti (o debba esserci un diritto reale di godimento) da soggetti con reddito non eccedente i 15.000 euro, determinato secondo le regole del nuovo “quoziente familiare”. Si potrà fare un’ulteriore cessione dei crediti, rispetto alle quattro attuali, ma il trasferimento va a vantaggio delle banche e degli altri soggetti qualificati come società assicurative e intermediari finanziari. L’obiettivo della quinta cessione è quella di liberare spazio fiscale degli istituti bancari.