Doppia iscrizione universitaria: il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato 3 nuove FAQ sulla contemporanea iscrizione a due corsi di laurea.
Nella giornata di giovedì 12 gennaio 2023 il MUR ha pubblicato altre tre risposte alle domande più frequenti in merito alle disposizioni per la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea.
Queste nuove FAQ sono disponibili e possono essere consultate all’interno della sezione “Atti e normativa” presente nel sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca.
La doppia iscrizione universitaria è un percorso già possibile a partire dall’anno accademico 2022-2023, dal momento che la c.d. “doppia laurea” è stata introdotta ed è disciplinata dalle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n.33 del 12 aprile 2022 e dai successivi decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29 luglio 2022.
Nello specifico, il primo di questi, ovvero il DM 930 ha definito quali sono le modalità che sono in grado di facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master.
Restano fuori da tale disciplina, invece, i corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.
Infine, per quanto riguarda il DM 933, quest’ultimo ha definito quali sono le modalità secondo le quali è possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).
Doppia iscrizione universitaria: ecco le 3 nuove FAQ che sono state pubblicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Il 12 gennaio 2023 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato tre ulteriori risposte alle domande più frequenti (FAQ) in merito alla doppia iscrizione universitaria.
Ecco, quindi, quali sono stati gli ulteriori chiarimenti che sono stati forniti dal MUR sulla contemporanea iscrizione a due corsi di laurea, in merito all’applicazione della legge n. 33 del 2022 e del decreto ministeriale attuativo n. 930 del 2022.
Contemporanea iscrizione – differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative:
“Ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all’offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell’autonomia delle Istituzioni – laddove opportuno – fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative”.
Contemporanea iscrizione al corso di dottorato di ricerca e master:
“Atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso”.
Contemporanea iscrizione corso di dottorato di ricerca o di master e scuola di specializzazione:
“Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell’obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso”.