Bonus edilizi, può effettuare la cessione crediti il fornitore verso il cliente al quale aveva fatto lo sconto in fattura per interventi rientranti nelle agevolazioni fiscali, anche del superbonus? Si è espressa su questo quesito la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate per l’interpello presentato da un fornitore che aveva concesso lo sconto in fattura al proprio cliente, vendendogli poi il credito d’imposta maturato sullo sconto stesso per dei lavori di ristrutturazione. Si tratta, in questo caso, della prima cessione del credito d’imposta che scaturisce da qualsiasi soggetto fornitore che conceda lo sconto in fattura sul pagamento dei lavori di ristrutturazione agevolati con i bonus edilizi e con il superbonus 110%. Nel dettaglio, la Direzione regionale lombarda ha espresso parere positivo all’interpello presentato da un imbianchino che aveva effettuato lavori di tinteggiatura con l’agevolazione del bonus facciate, la detrazione fiscale che la legge di Bilancio 2023 non ha confermato ma che permetteva il 60% di beneficio fino al 31 dicembre scorso.
Bonus cessione crediti da sconto in fattura: così la vendita dal fornitore al cliente
Nell’interpello richiesto dall’imbianchino si legge che il cliente aveva trasmesso la comunicazione della scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta derivante dal bonus all’Agenzia delle entrate e che il fornitore stesso aveva, a sua volta, accettato la cessione del bonus mediante la piattaforma telematica. Tuttavia, per le difficoltà riscontrate dall’imbianchino nel poter vendere, a sua volta, il credito d’imposta a una banca a causa del blocco scaturito dall’esaurimento del plafond fiscale, lo stesso si è accordato con il cliente per procedere con la retrocessione del credito, da utilizzare nella modalità della compensazione. Su quest’ultimo passaggio, la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate ha dato parere positivo, chiarendo che la prima cessione, quella che scaturisce dopo l’applicazione dello sconto in fattura, può essere effettuata nei riguardi di qualsiasi soggetto, non escludendo che quest’ultimo possa essere lo stesso cliente che ha ricevuto la prestazione della ristrutturazione edilizia. Per arrivare alla decisione, la Direzione regionale lombarda si è rifatta a quanto prevede l’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020, chiarendo che “i soggetti che sostengono” le spese rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% “possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione” dello sconto in fattura rispetto al corrispettivo spettante, “anticipato dai fornitori che hanno effettuato i lavori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta”. Tale credito si può cedere ad altri operatori, “compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione”, nel limite di due successive cessioni, divenute tre con il decreto “Aiuti quater” approvato nei giorni scorsi, ma solo se effettuate nei riguardi di banche e intermediari finanziari.
Come utilizzare il credito d’imposta di bonus e superbonus?
Da questo punto di vista, pertanto, il credito d’imposta originato dallo sconto in fattura può essere ceduto quattro volte. La prima a favore di qualsiasi soggetto, come nella situazione descritta nella quale il fornitore ha ceduto il proprio credito al suo cliente; la seconda e la terza cessione possono essere effettuate solo nei riguardi di soggetti a regime controllato e, pertanto, verso istituti bancari, assicurativi e intermediari finanziari. L’eventuale quarta cessione può intercorrere solo tra la banca e un proprio correntista, diverso dal consumatore. A questa cessione, se ne aggiungerà una quinta, prevista dal decreto “Aiuti quater”, che potrà essere effettuata dalla banca verso altri soggetti a regime controllato. Tornando al caso dell’interpellante, la Direzione regionale della Lombardia ha specificato che il credito scaturito dalla cessione retrocessa del credito d’imposta dal fornitore al proprio cliente, può essere utilizzato solo in compensazione per le rate residue originariamente e non fruite. L’intervento fornito dalla Direzione lombarda dell’Agenzia delle entrate può essere considerato come un’apripista per la trasformazione, in via indiretta, della detrazione fiscale in crediti d’imposta, a beneficio del cliente che ha sostenuto le spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%.