Contributi sindacali: con la pubblicazione della circolare n. 3 del 12 gennaio 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’applicazione della convenzione stipulata tra l’Istituto di previdenza nazionale e l’Organizzazione sindacale SNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno della legge n. 485 dell’11 agosto 1972 e comunica quelle che sono le istruzioni operative e contabili in seguito alla sottoscrizione di questa nuova convenzione tra INPS e SNADIR.

Contributi sindacali, nuova convenzione tra INPS e SNADIR: l’Istituto comunica le istruzioni operative riguardo ai soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, presentazione, decorrenza e revoca

Esattamente un mese fa, durante la giornata del 12 dicembre 2022, è stata stipulata una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR), con il fine di stabilire tutto ciò che riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024, ma può essere rinnovata per altri tre anni mediante richiesta via PEC dell’Organizzazione sindacale entro il mese di giugno 2024.

In mancanza di tale richiesta, la convenzione scadrà e porterà via con sé tutte le norme in essa contenute.

Ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono rilasciare la delega, quali sono le modalità di rilascio della stessa, oltre alle istruzioni operative sulla sua revoca.

L’art. 1 della convenzione stabilisce quali sono “i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione”.

In particolare, possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Sono, invece, esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Queste trattenute vengono effettuate attraverso il rilascio di un’apposita delega all’INPS, la quale avviene grazie alla predisposizione di un modulo specifico, che deve essere firmato dal titolare della pensione, deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido e nel quale devono essere specificate:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali.

Ogni parte del rapporto tra le parti deve essere comunicata all’INPS e, sotto questa ottica, anche la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa.

Nello specifico, bisogna indicare:

  • l’Organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Dopodiché, l’INPS provvederà ad inviare la comunicazione all’Organizzazione sindacale competente quanto prima.

Nel caso in cui, invece, venga presentata una delega quando ne risulta già attiva un’altra con una differente Organizzazione sindacale, la prima produrrà i suoi effetti solamente in seguito alla revoca di quella precedente.

A quanto ammontano

La misura dei contributi sindacali viene calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.

Ma, in particolare, ecco a quanto ammonta la percentuale del contributo sindacale:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al punto precedente e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.