Attive le disposizioni previste per la Rottamazione quater 2023. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel comunicato stampa ufficializzato dal proprio sito in data 30 dicembre 2022, ha spiegato la norma operativa contenuta nella Legge di Bilancio 2023, contenente le principali misure riferite al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, inerente alle nuove operazioni in tema di riscossione.
Nel riguardo, si tratta, del nuovo programma che dovrà attuare la Riscossione (ex Equitalia) nel corso dei prossimi mesi.
Approvata la Rottamazione quater per il 2023
Nella Legge n. 197/2022 viene spiegato in chiaro la nuova definizione agevolata quater viene applicata sui carichi affidati all’Ente impositore, se rientrano nell’intervallo di tempo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Viceversa, per la cancellazione del debito e, quindi, per ottenere lo “Stralcio” definitivo delle cartelle, occorre verificare che il ruolo risulti affidato all’Agente delle Entrate – Riscossione nel lasso di tempo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per un importo residuo fino a mille euro.
Le istruzioni operative della Rottamazione quater nella legge di Bilancio 2023
Nella legge di Bilancio 2023, l’articolo 1, commi 231-252, prevede l’immissione delle norme generate per la nuova Definizione agevolata. In sostanza, come per la Rottamazione ter anche la quater prevede la possibilità di rottamare i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
D’altra parte, le disposizioni normative sono molto chiare e non lasciano spazio alla presenza di dubbi. Nello specifico, il contribuente può richiedere l’ammissione alla Rottamazione quater per le cartelle esattoriali relative all’intervallo di tempo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Cosa succede a chi non ha pagato la Rottamazione ter?
Come si legge dal comunicato ufficializzato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la normativa vigente non esclude dall’agevolazione coloro che risultano decaduti dalle precedenti Rottamazioni ter o bis.
Per questo motivo, anche in presenza d’inefficacia delle misure agevolative è possibile richiedere l’adesione alla Rottamazione quater.
Che cos’è la Rottamazione quater delle cartelle esattoriali?
Si tratta dell’opportunità per il contribuente di estinguere i debiti o regolarizzare la propria posizione senza dover versare le spese di recupero del credito promosse dalla Riscossione.
Per questo motivo, la nuova definizione agevolata prevede il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle relative procedure esecutive, comprese dei diritti di notifica degli atti.
Il contribuente aderendo alla nuova definizione agevolata quater, risparmia le somme dovute alla Riscossione a titolo d‘interessi, sanzioni e aggio.
Ciò che va detto però, per ciò che riguarda la presenza delle cartelle esattoriali riconducibili a sanzioni amministrative (multe) o altre imposte comunali, provinciali o regionali.
In questo caso, gli Enti che hanno affidato il ruolo alla Riscossione possono decidere se aderire o meno allo stralcio debiti, previa comunicazione da presentare all’Ente impositore entro il 31 gennaio 2023.
Come e quando si può presentare la domanda per la Rottamazione quater?
Per richiedere l’ammissione al piano di rottamazione dei debiti e, quindi, aderire alla Rottamazione quater 2023, occorre presentare una richiesta esclusivamente online (via telematica).
Per ora, la Riscossione non ha reso note le modalità d‘invio dell’istanza.
Rottamazione quater alla cassa entro il 31 luglio 2023
Entro il 31 luglio 2023 coloro che hanno aderito alla Rottamazione quater, devono procedere al pagamento dell’unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.
Nello specifico, il contribuente può pagare in un’unica soluzione o rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 18 rate, a cui seguie l’applicazione di un tasso d’interessi del 2 per cento annuo.
Per la rateizzazione deve rispettare uno specifico calendario, quale: 31 luglio e 30 novembre 2023, a seguire dal 2024 le date di pagamento sono: 8 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.
Inoltra, la prima e la seconda rata dovranno corrispondere al 10 per cento delle somme dovute, le rimanenti rate di pari importo.
La Riscossione, ricorda che:
“In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”.