Se hai ricevuto un avviso di giacenza con il codice raccomandata 6951, sicuramente si tratta dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ovvero l’ex Equitalia.
A volte sembrano numeri astratti codici causali, ma spesso da questa semplice indicazione è possibile capire il mittente della raccomandata, ancor prima di ritirarla presso l’ufficio di Poste italiane. L’aspetto più interessante ruota sulla compiuta giacenza e l’adesione alla Rottamazione quater.
Compiuta giacenza raccomandata cartelle esattoriali
È anche vero, che ricevere un avviso di giacenza, è sempre una scocciatura, anche perché, se il postino non trova nessuno in casa, per consegnare una raccomandata deve rilasciare l’avviso, che va ritirato nei modi e termini illustrati in un apposito riguardo.
A questo punto, i problemi sono due, il primo porta all’ufficio postale, con la viva possibilità di perder tempo in coda allo sportello. La seconda questione ruota sul mittente della raccomandata, ovvero sul nominativo dell’Ente che ha inviato la missiva, sapere che arriva dall’ex Equitalia non è mai piacevole.
In ogni caso, si dispone di 30 giorni di tempo per effettuare il ritiro, trascorso il giusto periodo, comunemente chiamata “compiuta giacenza”, la raccomandata viene rispedita al mittente.
Il questo caso, il contribuente non viene graziato dalla compiuta giacenza, anzi secondo la normativa la notifica dell’atto si considera perfezionata a tutti gli effetti di legge.
In buona sostanza, non ritirare una raccomanda potrebbe non essere una buona idea, specie, se si tratta di un Ente impositore. Infatti, con la compiuta giacenza per legge il destinatario ha preso visione della natura dell’atto. Per questo motivo, non può contestarla come non letta.
Ho ricevuto una raccomandata codice 6951 è una cartella esattoriale, cosa posso fare?
Ricevere oggi un avviso di giacenza che reca il numero di codice 6951, potrebbe significare che la raccomandata arriva dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Non del tutto una brutta notizia, se si tratta di una cartella esattoriale.
Infatti, se la cartella esattoriale è inferiore a 1.000 euro e riguarda il periodo tra il 2010 e il 2015, non va pagata, in quanto rientra nello Stralcio debiti 2023.
Viceversa, se la cartella esattoriale rientra nel periodo compreso tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022, può essere rottamata.
Occhio alle scadenze del Saldo e della nuova definizione agevolata
Se hai ricevuto una cartella esattoriale, sappi che potrebbe essere un vantaggio. In quanto, rientrano nella sanatoria fiscale i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015 per un importo residuo fino a mille euro.
Nell’ipotesi in cui, la cartella esattoriali non può essere stralciata, quindi, cancellata d’ufficio. È possibile richieder l’adesione alla Rottamazione quater. In questo caso, la nuova normativa prevede la possibilità di ridurre il debito, grazie all’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Ente impositore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
L’unica particolarità potrebbe riguardare i debiti derivanti da imposte locali, ovvero generate da Comuni, Provincie e Regioni. Infatti, in questo caso l’Ente entro il 30 gennaio 2023 deve comunicare alla Riscossione l’adesione o meno allo stralcio dei debiti.
Se, il Comune, Provincie e Regioni non aderiscono alla norma, il contribuente dovrà regolarizzare l’intero debito scorporato solo degli interessi. In sostanza, non ottiene la cancellazione definitiva della cartella esattoriale.
Rottamazione quater: date pagamento
Il contribuente che intende aderire alla nuova definizione agevolata deve presentare la richiesta esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023.
Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure, rateizzando l’intero importo in 18 rate, di cui le prime due con scadenza entro il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
La parte restante relativa alle 16 rate, verrà suddivisa nei successivi 4 anni, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.