Superbonus villette e unità autonome con cessione crediti, sconto in fattura e detrazione fiscale: ecco il calendario per ottenere il 110% anche per parte del 2023 prima che il beneficio del bonus scenda al 90%. Da sapere c’è che i pagamenti devono essere allineati con l’avanzamento dei lavori nello stesso anno d’imposta. E, dunque, il nuovo calendario per il sostenimento delle spese, completare gli interventi e recuperare le detrazione oppure procedere con sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta ha come scadenza il 31 marzo 2023. Entro quella data, secondo quanto prevede la conversione in legge del decreto “Aiuti quater”, chi vorrà il massimo del bonus spettante, dovrà aver allineato i pagamenti agli interventi effettuati, con il vincolo del 30% dei lavori effettuato entro il 30 settembre 2022. Ma differenze si registrano nelle asseverazioni necessarie e nel completamento dei lavori tra detrazione nel 730 e scelta di una delle due opzione di cessione crediti e sconto in fattura.
Superbonus 110% villette cessione crediti, sconto in fattura e detrazione fiscale: le scadenze
La conversione del decreto “Aiuti quater” ridefinisce quindi la scadenza del superbonus 110% al 31 marzo prossimo. Per gli interessati ci sono meno di 80 giorni per allineare gli interventi sulle villette e sulle unità unifamiliari ai pagamenti effettuati. Ma bisogna aver rispettato il vincolo del 30 settembre 2022: entro quella data, infatti, gli interessati avrebbero dovuto certificare l’avanzamento dello stato dei lavori al 30%, una scadenza che era stata già rinviata dal 30 giugno dello scorso anno. A queste condizioni, si può ottenere il 110% da utilizzare sia in detrazione fiscale, che come sconto in fattura o cessione del credito d’imposta. C’è bisogno pertanto di una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi l’avanzamento del 30% al 30 settembre dell’anno scorso per beneficiare di un allungamento dei tempi al 31 marzo 2023 del 110%. Anche quest’ultima scadenza è stata posticipata dal decreto “Aiuti quater” che ha provveduto a un’ulteriore proroga di 90 giorni rispetto alla scadenza fissata precedentemente del 31 dicembre 2022. Cosa è necessario dunque fare entro fine marzo prossimo? In primo luogo, i lavori su villette e unità unifamiliari da portare in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi – senza avvalersi della cessione dei crediti di imposta – potranno sfruttare il principio “di cassa”. E, dunque, entro la fine di marzo dovranno essere sostenute le spese certificate dai bonifici parlanti dei lavori di ristrutturazione. Dopo questa data si potranno continuare i lavori, ma il 110% sarà riconosciuto nella dichiarazione dei redditi solo per i bonifici aventi data non successiva al 31 marzo 2023.
Bonus 110% fino al 31 marzo prossimo: ecco cosa bisogna fare
Se, invece, dai lavori in superbonus al 110% certificati al 30% entro fine settembre scorso si voglia procedere con la cessione dei crediti o con lo sconto in fattura, è necessario aver sostenuto i costi dei lavori entro la fine di marzo prossimo. Ma, in questo caso, diventa indispensabile presentare all’Enea o al Comune, rispettivamente per gli interventi di efficientamento energetico o di sicurezza antisismica, le asseverazioni tecniche e di congruità dei costi sostenuti. Successivamente, dovrà essere inviata comunicazione all’Agenzia delle entrate di voler beneficiare dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti. L’invio della comunicazione ha scadenza al 16 marzo prossimo per i costi sostenuti nel 2022, mentre per le spese del 2023 la scadenza della comunicazione all’Agenzia delle entrate è al 16 marzo 2024. Per tutte le soluzioni che i beneficiari scelgano, c’è bisogno dell’allineamento dei costi sostenuti con l’avanzamento dei lavori. E, pertanto, entrambi devono riferirsi allo stesso anno di imposta. Per esempio, se è stata pagata una fattura di acconto relativa a lavori rientranti nel superbonus nell’anno 2022, c’è bisogno che il relativo intervento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2022. In definitiva, gli interventi fatturati ed effettuati nel 2022, devono essere allineati allo scorso anno. In mancanza di questo allineamento, si può procedere solo con la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e non con la cessione dei crediti o con lo sconto in fattura. Lo stesso allineamento vale per gli interventi del primo trimestre del 2023: avanzamento dei lavori e pagamento dei bonifici deve essere effettuati nel medesimo periodo.