Cessione del credito: durante il corso di un precedente articolo, pubblicato sempre qui su Tag24, vi abbiamo parlato delle risposte alle domande più frequenti da parte dell’Agenzia delle Entrate su come compilare la comunicazione relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

All’interno di questo breve articolo, invece, andremo a vedere insieme la nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate in merito alla cessione del credito, la quale è stata pubblicata con il fine di fornire dei chiarimenti riguardo gli errori sostanziali presenti nella suddetta comunicazione per beneficiare delle detrazioni spettanti grazie ai bonus edilizi.

Cessione del credito: ecco i chiarimenti che sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della nuova FAQ sugli errori nella comunicazione

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere che cosa dice la nuova FAQ che è stata pubblicata il 27 dicembre 2022 dall’Agenzia delle Entrate.

Questa risposta alle domande più frequenti, in particolare, si pone come fine ultimo quello di fornire dei chiarimenti su come e quando è possibile inviare una nuova comunicazione corretta, dopo che all’interno di quella inviata in precedenza sono emersi degli errori sostanziali per la fruizione dei benefici spettanti nell’ambito dei bonus edilizi.

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta?

L’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.

Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. Altrimenti, la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio.

Con l’occasione, si ricorda che:

  • in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
  • l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione;
  • la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui al paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.