Ricerca e sviluppo industriale biomedico: il decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 12 dicembre 2022, ha specificato quali sono le modalità di funzionamento del “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico”.

Nell’ambito del processo di riconversione industriale nel settore biomedicale, dunque, senza perderci troppo in chiacchiere andiamo subito a vedere che cos’è, come funziona, le risorse a disposizione e gli interventi del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico.

Ricerca e sviluppo industriale biomedico: che cos’è, come funziona, le risorse a disposizione e gli interventi del Fondo

“Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie”.

Il suddetto Fondo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 e prevede uno stanziamento di risorse di importo pari a quanto previsto all’interno del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022.

Per quanto riguarda, invece, l’attuazione dell’intervento, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale della “Fondazione Enea Tech e Biomedical”, la quale è sottoposta alla vigilanza del Ministero stesso.

il decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, invece, definisce quelle che sono le modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, andando ad individuare le forme di intervento che si andranno ad attuare con il fine di potenziare i seguenti campi relativi al settore biomedico:

  • la ricerca;
  • lo sviluppo;
  • la riconversione industriale.

L’obiettivo di questi interventi dovrà essere quello della produzione, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, di:

  • farmaci e vaccini;
  • prodotti per la diagnostica;
  • dispositivi medicali.

Nello specifico, ecco quali sono le modalità di intervento del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico:

  • finanziamento del rischio e sostegno delle imprese della filiera del settore biomedico, attraverso investimenti diretti e indiretti;
  • finanziamento e sostegno di attività di ricerca e sviluppo nel settore biomedico;
  • creazione di poli di alta specializzazione nel settore biomedico;
  • altri interventi a sostegno del settore biomedico, definiti sulla base del piano di attività approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che possono includere la realizzazione di:
    • ulteriori forme di collaborazione o partenariato nel settore biomedico, anche attraverso la partecipazione a strutture associative in qualsiasi forma costituite, inclusa quella societaria, messa in rete delle conoscenze e competenze;
    • attività di studio e analisi;
    • attività di promozione dell’ecosistema nazionale e di animazione anche volta all’attrazione di investimenti dall’estero.

Indipendentemente dalle modalità di intervento, invece, non sono ammessi al sostegno del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico:

  • i soggetti che si trovano in una situazione di incompatibilità o di incapacità a beneficiare delle agevolazioni oppure a contrattare con la pubblica amministrazione, inclusa l’applicazione di sanzioni interdittive;
  • i legali rappresentanti o amministratori di soggetti che risulta abbiano commesso dei reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, attraverso la predisposizione di un’apposita sentenza definitiva, di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta.

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