Aumento pensioni invalidità. Nelle more dell’adozione della Finanziaria 2023 che introduce una diversa modulazione della perequazione per il biennio 2023-2024 l’Inps ha provveduto all’indicizzazione dal 1° gennaio 2023 (+7,3%) solo delle pensioni non superiori a 4 volte il trattamento minimo (cioè entro i 2.101,52€ lordi al mese al 31 dicembre 2022).

Aumento pensioni invalidità

Aumenti anche per le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile).

Tabella aumento pensioni invalidità 2023

  • Per gli invalidi civili, l’importo dell’assegno a gennaio 2023 sarà di 313,89 euro
  • La pensione per i ciechi civili parziali e totali (se ricoverati) sarà di 313,89 euro
  • La pensione per i ciechi civili totali (non ricoverati) sarà di 339,46 euro
  • La pensione per i sordomuti sarà di 313,89 euro
  • L’indennità di accompagnamento sarà di 563,50 euro
  • L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti sarà di 1.023,96 euro
  • La Pensione per talassemia e drepanocitosi sarà di 562 euro
  • L’Indennità di comunicazione sarà di 278,71 euro
  • L’indennità di frequenza sarà di 313, 90 euro

Cos’è la pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

Requisiti

La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2021: 16.982,49 euro);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

È compatibile con l’attività lavorativa.