Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19: con la pubblicazione della circolare n. 0051961 del 31 dicembre 2022 il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni in merito alla gestione dei suddetti casi, considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19.

La suddetta circolare del Ministero della Salute, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria (Ufficio 5 – Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale), fa riferimento a quanto viene disposto dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022, recante “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)”.

Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19: ecco che cosa prevede la circolare del Ministero della Salute in merito ai casi confermati

La presente circolare del Ministero della Salute che provvede ad effettuare un aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, parte con il dare le indicazioni riguardo le persone appartenente alla prima categoria.

In particolare, qualora queste ultime risultino essere positive in seguito alla effettuazione di un test diagnostico molecolare o antigienico per SARS-CoV-2, dovranno essere necessariamente sottoposte alla misura dell’isolamento, la quale deve seguire le modalità di seguito elencate:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
    • per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
  • per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo;
  • per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

In merito alle regole da seguire in seguito alla fine dell’isolamento e riguardo l’utilizzo delle mascherine, ecco che cosa dispone la circolare del Ministero della Salute:

“E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare”.

Ecco che cosa prevede la circolare del Ministero della Salute in merito ai contatti stretti di caso

Le persone che, invece, hanno avuto dei contatti stretti con dei soggetti che sono stati confermati positivi al SARS-CoV-2 viene applicato il regime dell’autosorveglianza.

In questo caso, dunque, è obbligatorio per queste persone indossare le mascherine di tipo FFP2 fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto nei seguenti casi:

  • al chiuso;
  • in presenza di assembramenti.

Qualora, però, durante il periodo di autosorveglianza tali soggetti inizino a manifestare dei sintomi suggestivi di possibile infezione da COVID-19, allora è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigienico o molecolare.

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei contatti stretti di caso COVID-19 che devono attuare gli operatori sanitari, infine, sussiste l’obbligo di un test antigienico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

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